La proposta di legge sul cyberbullismo è stata approvata all’unanimità: ‘sì’ definitivo dell’Aula della Camera, ora è ufficialmente legge. Il testo della legge, nata per contrastare il fenomeno dilagante del bullismo digitale, è stato approvato a Montecitorio con 432 favorevoli ed una sola astensione. ‘Questa legge è un primo passo necessario. La dedichiamo a Carolina Picchio ed a tutte le altre vittime del cyberbullismo’, ha dichiarato alla Camera, la presidente Laura Boldrini, prima di indire la votazione finale sul provvedimento. Le sue parole sono state accolte dai presenti con un grande applauso. Ma come funziona la legge sul cyberbullismo? Vediamo gli aspetti salienti di questa legge, che per la prima volta in Italia andrà ad arginare le gesta dei cyberbulli, che abitano il web.
Era attesa da troppo tempo una legge sul cyberbullismo e ora, grazie al voto unanime della Camera, è diventata legge. Naturalmente non sono mancati i pareri contrari, per qualcuno è un vero e proprio ‘obbrobrio legislativo’. Ma come funziona quindi la nuova legge sul cyberbullismo?
Legge sul cyber bullismo: ecco come funziona
La proposta di legge sul cyberbullismo è arrivata all’esame di Montecitorio nella versione adottata dal Senato, non essendo stata modificata nel corso dell’esame dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali. Le ultime modifiche apportate dal Senato privilegiano interventi basati su strumenti di prevenzione di carattere educativo, a quelli di natura penale.
Partiamo dal primo articolo, che definisce l’identikit del bullo, che in questo caso è un cyberbullo: una persona che reiteratamente assume atteggiamenti aggressivi o compie vere e proprie molestie nei confronti di un soggetto, ovvero la vittima, che a causa dell’ansia generata dalle continue minacce, dai ricatti, dai furti o da altri danneggiamenti fisici o psicologici, è spinta all’isolamento.
Nell’articolo 2, si definisce l’atto del cyberbullo: ‘Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima’.
Chi è vittima di cyberbullismo, oppure il genitore o il tutore del minorenne, con questa legge potrà richiedere al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti incriminati diffusi in rete, anche quando non è stato accertato reato di stalking, diffamazione, ingiuria. Nella versione definitiva della legge sul cyberbullismo, è stata abbassata a 14 anni l’età minima per fare richiesta a siti che gestiscono dati o ai social network di rimuovere un contenuto sgradito, anche se apparentemente non esiste un’ipotesi di reato.
Se il gestore non provvederà alla rimozione richiesta entro 48 ore, la vittima potrà rivolgersi al Garante per la privacy, che avrà il potere e l’obbligo di intervenire direttamente entro le 48 ore successive.
Se il cyberbullo dovesse rivelarsi una persona che ha dai 14 ai 18 anni, non verrà avviato alcun processo ma solamente la cosiddetta ‘procedura di ammonimento’, ovvero una serie di misure di dissuasione che ricordano molto quelle già previste nella legge anti-stalking.
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