L’ipotesi Superlega tramonta (forse) definitivamente

Altro schiaffo per la Superlega: in mattinata l’avvocato generale Athanasios Rantos ha legittimato il monopolio di Uefa e Fifa nel mondo del calcio definendo le regole stabilite dalle due organizzazioni perfettamente compatibili con il diritto europeo.
Tramonta dunque quasi definitivamente l’ipotesi di un torneo “separatista” come la Superlega.

Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin – Nanopress.it

Juventus, Real Madrid e Barcellona (i tre club fondatori del progetto Superlega), aspettavano con grande fiducia la pronuncia dell’Unione Europea, in mattinata sono arrivate le parole di Athanasios Rantos che però hanno legittimato il totale dominio di Uefa e Fifa sul mondo del calcio.
Secondo l’avvocato dell’UE infatti le regole di Fifa e Uefa sono assolutamente compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione e non lasciano spazio alla nascita di un torneo “separatista” come la Superlega.

Le parole non sono vincolanti per la sentenza che verrà pronunciata nel prossimo aprile a seguito della causa che la Superlega ha intentato contro Uefa e Fifa per il presunto monopolio illegale sull’organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali, ma sono state comunque accolte con grande soddisfazione da parte della Uefa.

La UEFA accoglie con grande entusiasmo il pronunciamento dell’Unione Europeo. A sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il calcio in tutta Europa”.

Duro colpo alla Superlega, il progetto non decolla

La corte di Giustizia Europa è stata chiara: sebbene infatti si possa istituire una competizione anche al di fuori del sistema Uefa-Fifa, non si pò contemporaneamente partecipare anche alle manifestazioni organizzate dalle due istituzioni senza il loro permesso.
Per la sentenza definitiva bisognerò aspettare aprile 2023 ma è ovvio che le parole di Rantos rafforzino la posizione di Uefa e Fifa indebolendo al contrario il progetto creato da Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Gianni Infantino
Gianni Infantino – Nanopress.it

Difficilmente il parere dell’Unione Europea differisce da quello della sentenza, per la Superlega sembra arrivato il colpo decisivo.

Di seguito la nota diffusa dalla Corte di Giustizia Europea:
“La FIFA, ente di diritto privato svizzero, costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio il cui scopo consiste, in sostanza, nel promuovere il calcio e nell’organizzare le sue competizioni internazionali. L’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) è anch’essa un ente di diritto privato svizzero che costituisce l’organismo direttivo del calcio a livello europeo. Conformemente ai rispettivi statuti, la FIFA e la UEFA detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa”.

Nelle conclusioni inoltre l’avvocato Athanasios Rantos ha proposto alla Corte di stabilire i seguenti punti:

-“Le norme della FIFA e della UEFA che sottopongono a previa autorizzazione qualsiasi nuova competizione sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione.”

 -“Le norme dell’Unione in materia di concorrenza non vietano alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni o alle loro leghe nazionali di minacciare sanzioni nei confronti dei club affiliati a dette federazioni qualora questi ultimi partecipino a un progetto per l’istituzione di una nuova competizione che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti da tali federazioni di cui essi sono membri.”

-“Le norme dell’Unione in materia di concorrenza non ostano alle restrizioni, nello statuto della FIFA, riguardanti la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA nei limiti in cui tali restrizioni sono inerenti e proporzionate al perseguimento degli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport.”

-“Il diritto dell’Unione non osta agli statuti della FIFA e della UEFA che prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui siffatto requisito è appropriato e necessario a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista.”

 

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