Come molti contribuenti sanno, entro il 16 settembre andava presentata la comunicazione delle operazioni di liquidazione IVA relativa al II trimestre 2017. In questi giorni però, l’Agenzia delle Entrate sta recapitando delle lettere riguardanti delle incongruità riscontrate a seguito del controllo sulla liquidazione periodica IVA del I trimestre 2017. In pratica si tratta di avvisi bonari che di fatto impediscono al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, in caso di accertata anomalia nelle comunicazioni dei dati IVA.
LIQUIDAZIONE IVA: NO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi contava di potersi mettere a posto tramite il ravvedimento operoso entro il termine stabilito per l’invio della dichiarazione annuale deve fare i conti con la nuova comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attraverso una comunicazione – che non è altro se non un avviso bonario – sta avvertendo coloro che non sono a posto con la trasmissione dei dati IVA. ”Costringendoli” dunque a mettersi in regola con l’IVA non versata.
[npleggi id=”https://www.nanopress.it/economia/2017/09/18/comunicazione-liquidazioni-iva-scadenza-oggi-18-settembre-come-usare-il-ravvedimento-operoso-e-evitare-sanzioni/184443/” testo=”COMUNICAZIONI IVA, COME PRESENTARLE E EVITARE SANZIONI”]
COMUNICAZIONI IVA E AVVISI BONARI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le nuove regole sugli avvisi bonari in caso di Iva non versata sono contenute nella norma istitutiva delle nuove comunicazioni Iva trimestrali: con l’approvazione del DL 193/2016, introdotto al fine di contrastare l’evasione Iva, è stata prevista una deroga alla disciplina ordinaria (art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), per cui l’Agenzia delle Entrate è autorizzata ad inviare avvisi bonari ai contribuenti che non sono in regola con le comunicazioni, escludendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.
LIQUIDAZIONE IVA: SCADENZA PER METTERSI IN REGOLA
Al fine di recuperare l’imposta non versata relativa al primo trimestre 2017 (la scadenza era il 12 giugno) l’Agenzia delle Entrate ha dunque inviato gli avvisi bonari ai contribuenti inadempienti che non hanno provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA e che dovranno rispondere entro 30 giorni per poter pagare la sanzione in misura ridotta al 10%. Tale possibilità è stata concessa anche a chi sceglie di pagare a rate quanto dovuto al Fisco, secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del DPR 600/1973 sulla ‘rateizzazione avviso bonario’. In caso di Iva omessa, il versamento potrà essere effettuato entro 30 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quella ordinaria.
Occorre rispondere agli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni (per il conto dipende dalla data in cui è stata recapitata la lettera dell’Agenzia delle Entrate), e questo va fatto sia se davvero il versamento dell’Iva del primo trimestre 2017 non è stato ancora effettuato, sia in caso di errori da parte del Fisco.
Se ci sono errori nei dati tra liquidazioni Iva trimestrali e versamenti effettuati e quindi il contribuente non deve procedere a ulteriori versamenti Iva, bisogna rispondere all’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate via PEC, tramite il canale online Civis, contattando i centri di assistenza multicanale o rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Va ricordato che gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate sono stati spediti agli stessi contribuenti dall’Agenzia dopo le “lettere di invito alla compliance” di luglio, segnalando le possibili anomalie relative ai versamenti dell’IVA (Liquidazione Periodica IVA – LIPE). Va infine sottolineato che i contribuenti che ad oggi abbiano ricevuto solo la lettera di compliance, ma non ancora l’avviso bonario, sono ancora in tempo per ravvedersi con la sanzione ridotta del 3,75%.
COSA SUCCEDE SE SI IGNORA L’AVVISO BONARIO?
Dato che per il contribuente che riceve l’avviso bonario non c’è possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, cosa rischia se ignora la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate? Presto detto: la riscossione delle imposte non versate passa automaticamente all’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), che procede al recupero della somma iscrivendola a ruolo (cartella) alla quale saranno aggiunte altre sanzioni e interessi maturati
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