Abbiamo visto che dopo una compravendita di un veicolo, se l’acquirente non effettua la trascrizione al Pra dell’avvenuto passaggio di proprietà, il venditore può incorrere in problemi molto grandi, come potete leggere a questo link. Ci sono difese per il venditore? Vediamo cosa si può fare.
PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE
La risposta è sì e no. Nel senso che, per come sono state scritte le leggi attuali (molto male), chi cede un veicolo ha poche armi a sua disposizione. Per prevenire questi guai, l’unico modo è agire al momento della vendita con la tecnica dell’ostaggio. Prima di procedere alla vendita, si informa subito il compratore che documenti, chiavi e veicolo verranno consegnati non solo dopo l’avvenuto controllo del pagamento ma anche dopo l’effettiva avvenuta trascrizione al Pra.
Nella compravendita fra privati, si tratta oggi di un’operazione immediata. Venditore e compratore vanno entrambi al Pra o in un agenzia ad autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita; subito dopo vanno in banca a controllare l’assegno circolare; subito dopo questa operazione tornano al Pra o all’agenzia e il compratore trascrive il passaggio.
Se il compratore rifiuta queste condizioni, rinunciate alla vendita perché c’è sotto qualcosa. Se è un concessionario, vale lo stesso discorso. Andatevene, lui perderà l’affare (quasi sempre è la contemporanea vendita di un’auto nuova). Di concessionari è pieno il mondo. Se tutto invece va a buon fine, conservate comunque sempre le copie di tutti i documenti che avete consegnato, compresi gli assegni e gli estratti conto bancari in cui risulta il pagamento.
SE LA VENDITA E’ GIA’ AVVENUTA
Avete già venduto il veicolo e volete mettervi il cuore in pace prima che arrivino le possibili multe? Per controllare se la trascrizione è avvenuta, si deve fare una visura al Pra, costa poco meno di 10 euro on line dall’Aci o 6 direttamente all’ufficio del Pra. Se risultate ancora voi il proprietario ma non sono passati ancora 60 giorni dalla data in cui la vostra firma è stata autenticata, dovete attendere, perché la legge assegna al compratore questo arco di tempo per la trascrizione. Successivamente, se potete avvisate il compratore. Magari si è dimenticato o non sapeva di dover eseguire la trascrizione.
Altrimenti, se avete la copia dell’atto di vendita, potete chiedere voi una trascrizione a tutela del venditore. E’ una possibilità prevista espressamente dal decreto ministeriale 514/92, articolo 11. Dovete andare in un ufficio del Pra o in un’agenzia abilitata allo Sportello telematico dell’automobilista con la copia della dichiarazione di vendita e un modello che si chiama NP3C, scaricabile dal sito dell’Aci. Dovrete pagare 27 euro di emolumenti Aci più 32 euro per l’imposta di bollo, oltre alla tariffa dell’eventuale agenzia. A quel punto verrà finalmente effettuata la trascrizione e gli uffici provvederanno a riscuotere dall’acquirente l’eventuale Ipt non pagata.
Se non avete la copia della dichiarazione di vendita, resta ancora una possibilità prima della magistratura. Chiedere al Pra la registrazione di un nuovo atto di vendita (essenzialmente la ristampa dell’atto originale). E’ però necessario avere i dati anagrafici completi del compratore e produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’ultima residenza del compratore; l’ufficio apposito vi dirà come fare.
SE NON AVETE I DOCUMENTI
Se avete commesso la grave leggerezza di non conservare l’atto di vendita e non avete alcun documento che possa dimostrarlo, non c’è niente da fare, dovete pagare tutte le multe. Successivamente dovete presentare al Pra una denuncia di perduto possesso. Da quel momento non si dovrà più pagare il bollo, sebbene il veicolo continui a rimanere intestato a voi.
SE SONO GIA’ ARRIVATE LE MULTE
Se vi hanno recapitato delle cartelle esattoriali (bollo auto, contravvenzioni) per violazioni successive alla data di vendita, ma avete ancora l’atto, non tutto è perduto. Mostratelo all’ente che ha emesso la sanzione e chiedete una liberatoria scritta.
Se ci sono ancora problemi (e ci sono spesso), allora restano solo le vie legali. Infatti a quel punto non si può più richiedere la trascrizione in autotutela. Per importi sotto i 5.000 euro, la competenza è del Giudice di pace. Sopra quella cifra, è del Tribunale ordinario. Per le cause in Tribunale è obbligatoria l’assistenza di un avvocato, a quel punto farà tutto lui (a pagamento).
Dal Giudice di pace si può invece fare da soli. Si deve inviare tramite raccomandata una lettera in cui si ricorre contro il pagamento delle somme, includendo tutta la documentazione utile a dimostrare la data della vendita. Come abbiamo visto nell’articolo a questo link, le amministrazioni possono ricorrere in Cassazione contro l’eventuale sentenza favorevole del Giudice di pace (o del Tribunale). Non è detto che ci venga data ragione.
A quel punto l’unica cosa che resta da fare è pagare le multe e fare causa al compratore per chiedergli il risarcimento, ammesso che egli sia ancora rintracciabile.
LA TRASCRIZIONE AL PRA TRAMITE IL GIUDICE
In tutte quelle situazioni in cui non è possibile trascrivere in autotutela, l’unico modo per vedere riconosciuta la vendita è sempre il ricorso al giudice, sempre che si abbiano sufficienti documenti che provino l’avvenuta vendita. Nel ricorso si dovrà allegare, oltre a tutte le prove disponibili, un estratto cronologico del veicolo; questo documento si richiede al Pra (costa 16 euro per l’imposta di bollo), all’Aci (25 euro o 27,83 on line) o ad un’agenzia autorizzata (sempre 25 euro). Se tutto va bene, il giudice emetterà una sentenza in cui certificherà l’avvenuta vendita. Con quella (in copia conforme e bollata) possiamo chiedere finalmente al Pra la trascrizione.
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