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Mancata trascrizione al Pra: i guai per chi vende l’auto

Le espressioni “certezza del diritto” e “diritti del contribuente” hanno mai avuto un senso? In materia di compravendita di veicoli, relativa trascrizione al Pra e pagamento del bollo, le leggi attuali causano problemi non da poco. Inoltre una recente sentenza della Cassazione non contribuisce a sollevare il morale.

Dalla data in cui si effettua la cessione di un veicolo, indicata sul retro del certificato di proprietà insieme alla firma autenticata del venditore, chi ha la responsabilità su quel veicolo? Il nuovo proprietario o quello vecchio? Da quel momento in poi, chi deve pagare bollo ed eventuali multe?
La logica suggerirebbe di rispondere: il nuovo proprietario. Sembrerà strano ma anche la legge dice apparentemente la stessa cosa. Perché apparentemente? Lo vedremo fra poco.

CHI DEVE TRASCRIVERE? CHIARO, ANZI NO
Codice della strada, articolo 94, comma 1: “In caso di trasferimento di proprietà… il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà“. Sembra così semplice: il nuovo proprietario deve comunicare al Pra la variazione entro 60 giorni dall’acquisto.

Stesso articolo, comma 7: “Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione…, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa“. Seguito poi dal comma 8: “In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici… procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori“.
Sembra chiaro: se mi arriva una cartella esattoriale per pagamento del bollo di un’auto che non ho più, è sufficiente presentare la copia dell’atto di vendita, cioè la mia dichiarazione compilata con firma autenticata sul retro del vecchio certificato di proprietà. Con quel documento, gli esattori devono annullare la cartella.

Sembra, appunto. Perché qui arriva l’articolo 196 a complicare le cose. Il comma 1 dice: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo… è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà“.
Qui c’è l’inghippo. Se Il compratore non registra il passaggio al Pra, l’amministrazione pubblica continua a “vedere” come proprietario il venditore. E allora invia a quest’ultimo tutte le multe. Tuttavia l’atto di vendita autenticato costituisce prova sufficiente; anzi, dovrebbe.

SENTENZE CHE VANNO DA TUTTE LE PARTI
Dovremmo essere confortati da una vecchia sentenza della Cassazione (21955/2004), dove veniva accolto il ricorso di un cittadino contro delle multe prese proprio per questo motivo; i giudici avevano espressamente detto che l’atto di vendita era sufficiente a determinare la proprietà del veicolo, nonostante non ci fosse stata la trascrizione al Pra.

Ma poi arriva un’altra sentenza della Cassazione, che va nella direzione opposta. Questa è molto recente. E’ la numero 8373 del 7 aprile 2016. La situazione è simile. Multe per mancato pagamento del bollo al vecchio proprietario, che in questo caso tra l’altro è morto durante il procedimento. Quindi le multe sono state ereditate dalla figlia. Si parla di una vettura venduta nel 1980 e di una cartella esattoriale del 1988. La mancata annotazione al Pra ha causato l’invio delle multe al vecchio proprietario.

Ciò che lascia perplessi di questa sentenza è il seguente passaggio, in cui la Corte spiega perché respinge il ricorso del venditore: “Quand’anche il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa…, tuttavia, ciò non esonera l’intestatario del veicolo dal pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest’ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d’imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo“.

IL COLABRODO LEGISLATIVO
E’ l’inghippo dell’articolo 196 di cui abbiamo parlato poco fa. Non dubitiamo che la Corte abbia tutte le ragioni formali per aver deciso in questo senso, anche perché non disponiamo della documentazione processuale. Il problema è un altro, certamente riconducibile ad uno dei tanti buchi normativi della legislazione italiana, che fa acqua da tutte le parti.

Perché chi vende un veicolo deve pagare per le colpe di un altro? Se il compratore viola la legge evitando di comunicare al Pra il passaggio di proprietà (a questo punto conviene, tutte le multe vanno al vecchio proprietario, niente bollo, assicurazione, autovelox…), oppure qualcuno negli uffici non fa il suo dovere, è la fine. Si deve per forza di cose condurre una guerra giudiziaria in cui non è per niente probabile uscirne vincitori.

Il Parlamento è composto da un’infinità di ex magistrati e avvocati, per non parlare dell’esercito di alti dirigenti pubblici dagli stipendi d’oro. A nessuno è mai venuto in mente di fare una piccola modifica legislativa, dicendo chiaramente che tutte le responsabilità sono esclusivamente del compratore dal momento dell’atto di vendita, indipendentemente dalla trascrizione al Pra? E che deve essere dovere della Pubblica amministrazione accertare sempre e accuratamente la proprietà del veicolo prima di vessare il cittadino?

Invece no. Oggi in casi come questo si devono pagare subito le multe e poi rivolgersi alla magistratura per farsi risarcire dal compratore. Ridicolo. Con l’istituzione del certificato di proprietà digitale le cose dovrebbero migliorare. Peccato che per decine di milioni di veicoli esistenti le cose funzionino ancora col vecchio sistema. Deprimente.

Roberto Speranza

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