Fra i tanti casi di tortura causata dalla burocrazia c’è anche quello di vedersi recapitare una cartella esattoriale con importi da panico per una multa non pagata entro i termini legali, perché il verbale era stato notificato ad un vecchio indirizzo. Le amministrazioni pubbliche ci provano sempre, nonostante la legge in proposito sia chiara e parecchie sentenze della magistratura negli ultimi anni lo abbiano a più riprese ribadito. Questo perché i funzionari pubblici non pagano mai di persona, quindi i peggiori tra loro se ne impippano e insistono, contando sul fatto che non sempre il cittadino è un avvocato che conosce tutti i rigagnoli delle procedure amministrative. Sparando nel mucchio qualcuno si abbatte sempre. Però le multe spedite ad un indirizzo vecchio sono nulle, a condizione che l’interessato abbia provveduto a comunicare al proprio Comune la variazione. Vediamo perché.
La chiave è contenuta nel Codice della strada e nel suo Regolamento di esecuzione e attuazione. Ricordiamo che tale regolamento è anch’esso una legge dello Stato, approvata il 16 dicembre 1992, otto mesi dopo il Codice stesso.
Innanzitutto l’articolo 201 del Codice dice che le notifiche delle contravvenzioni vanno recapitate entro 90 giorni dall’accertamento al trasgressore o al soggetto indicato come intestatario del veicolo dagli archivi del Pubblico registro automobilistico. Le informazioni utili alla notifica possono essere raccolte anche dall’anagrafe tributaria. Se entro 90 giorni la notifica non viene consegnata, la multa è nulla.
Le procedure per la notifica delle contravvenzioni sono regolate dal Codice di procedura civile. Se il trasgressore o l’intestatario del veicolo sono irreperibili, l’ente accertatore affigge il verbale all’albo pretorio dell’ultimo Comune di residenza noto del trasgressore. Qualora quest’ultimo dovesse essere rintracciato, sarebbe tenuto a pagare.
Ma questo caso vale solo se l’ente accertatore ha fatto tutto il possibile per rintracciare il trasgressore. La notifica ad un indirizzo dove il trasgressore non risiede più non è lecita. Lo dice l’articolo 247 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Comma 3: i comuni devono trasmettere alla Motorizzazione civile i dati sull’avvenuto cambio di residenza. Comma 1: la Motorizzazione comunica al PRA la variazione.
Dal momento in cui il cittadino comunica all’anagrafe del Comune di nuova residenza i suoi dati, compreso un modulo dove elenca le targhe dei veicoli in proprio possesso (è il funzionario stesso a chiederlo), tutti gli oneri di trasferimento delle informazioni passano alla Pubblica amministrazione. Se però il cittadino non compie questa comunicazione, allora sarà sempre chiamato a risponderne: è obbligatorio avere e comunicare un indirizzo. Non farlo equivale a diventare un “latitante fiscale”; non a caso, molti criminali usano proprio questi metodi.
Se un funzionario sbaglia o tarda a comunicare l’informazione oppure omette del tutto di farlo, commette una violazione di legge per la quale il cittadino non può essere chiamato a rispondere. E’ dovere dell’ente accertatore verificare che i dati siano corretti. Se la multa viene recapitata ad un indirizzo che non corrisponde più a quello attuale del trasgressore o del proprietario di quel veicolo, la colpa è dell’ente. Quindi la multa va annullata se trascorrono i 90 giorni previsti dalla legge.
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