Il giudice di pace di Perugia ha spiegato, in occasione di un ricorso presentato da una donna per aver preso una multa per l’utilizzo del telefono in auto, che è possibile appellarsi alla sanzione se il trasgressore può dimostrare l’effettiva situazione di un pericolo imminente, solo a quel punto la multa può essere annullata.
L’utilizzo del cellulare in auto è, ormai, vietato. Nulla, però, vieta all’automobilista di utilizzarlo sebbene sappia che andrà incontro ad una multa, alla decurtazione dei punti e ad un possibile incidente in merito alla distrazione procurata dal telefono stesso. Per evitare la multa, però, l’automobilista può dimostrare che sta utilizzando il cellulare per un’urgenza, ad esempio un familiare in pericolo di vita.
Secondo il giudice di Perugia della sezione civile, consultando la sentenza 507/14, se la telefonata urgente è davvero avvenuta, e non è stata una semplice scusa per evitare di prendere la multa, e quindi viene evidenziata davvero l’urgenza e la necessità di utilizzo del telefono, è possibile per il guidatore sorpreso dalle forze dell’ordine fare ricorso e vedersi annullare la sanzione, precedentemente accertata.
Nel caso specifico di Perugia, la protagonista del fatto è una donna che, come ha spiegato in sede d’appello, nell’occasione contestata dalle forze dell’ordine stava parlando al telefono in auto ma la chiamata è stata ricevuta dalla casa di riposo dove risiedeva la nonna, la quale aveva una condizione, secondo gli assistenti della casa di cura, di salute molto precaria ed erano peggiorate rispetto a quando era stata portata lì.
La nonna della ragazza è, in seguito, deceduta ed il certificato di morte è stato portato davanti al giudice come prova. Per questo motivo la donna si appellava all’articolo 4 legge 689/81 che dice testualmente: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa“. Il giudice di pace di Perugia ha riconosciuto “lo stato di necessità invocato dai ricorrenti è compatibile con quanto richiesto dalla legge presentando i requisiti più volte chiariti e specificati anche dalla Suprema corte”.