Nessun pagamento dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. E’ quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace. Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario.
La corretta gestione del Sistema Tessera Sanitaria rappresenta un aspetto fondamentale per tutti gli operatori…
Il volto di una madre che ha perso una figlia racconta spesso più di mille…
Un silenzio solenne avvolgeva le strade, rotto solo dal suono cadenzato dei passi e dal…
Ci sono momenti in cui sembra impossibile mantenere la concentrazione. La mente vaga, le distrazioni…
La stagione fredda porta con sé molte domande sulla routine quotidiana, ma c’è un gesto…
Se c'è un momento in cui tutto sembra sospeso, è quando un atleta raggiunge un…