Entra in vigore ufficialmente il 7 febbraio 2014 il decreto legislativo 154/2013 che ha apportato modifiche al diritto di famiglia. L’aspetto più importante è l‘abolizione della distinzione tra figli naturali e figli illegittimi: per la legge italiano ora esistono solo figli, equiparando così lo status giuridico tra i bambini nati all’interno e fuori dal matrimonio. Cambiano anche i rapporti tra genitori e figli con la sostituzione della “potestà” con la “responsabilità genitoriale“, estendo le norme a più aspetti della vita dei figli. Modifiche per l’assetto ereditario, per il disconoscimento, tutela dei nonni e, soprattutto, l’introduzione dell’ascolto dei minori per tutto quello che concerne la loro vita.
IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO [PDF]
La riforma del diritto di famiglia modifica la definizione e i legami tra i genitori e i figli, annulla le discriminazioni tra figli naturali e illegittimi, apportando cambiamenti anche per le contestazioni sullo stato di figlio. Il decreto è ampio e molto articolato e si compone di 108 articoli. Si introduce l’aspetto dell’ascolto del minore che deve essere ascoltato per le questioni che lo riguardano; nuove disposizioni e più attenzione anche per i nonni. Questi i punti principali.
Niente più naturali o illegittimi, solo figli
La modifica più importante riguarda l’eliminazione della discriminazione tra figli naturali e illegittimi. Tutto quanto concerne “l’affiliazione” vede la soppressione delle parole “legittimi o naturali”, rimanendo solo “figli”. Cancellata la differenza tra essere nati fuori o all’interno del matrimonio a livello giuridico, la differente denominazione “nati nel matrimonio o fuori” rimane solo per disposizioni specifiche che riguarda proprio questa differenza.
Il fatto che per il diritto ora ci siano solo figli, modifica tutte le norme che riguardano la filiazione. Anche i figli nati fuori dal matrimonio entrano a pieno titolo dell’asse ereditario dell’intera famiglia; in questo caso viene anche innalzato il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità da parte dei figli nati fuori dal matrimonio.
Non più potestà ma responsabilità genitoriale
La potestà genitoriale viene cambiata in responsabilità genitoriale. Il genitore non è più solo quello che decide, ma è la persona responsabile dei figli. In quest’ambito, se a uno dei genitori non viene riconosciuta, rimane comunque la responsabilità, il che significa che può vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio.
Doveri verso i figli
I doveri verso i figli vengono estesi al concetto di responsabilità che deve essere esercitata di comune accordo. In caso di dissidio, il genitore che non la esercita, può e deve comunque vigilare sulla vita del figlio. Nuove norme anche per il mantenimento: entrambi i genitori hanno obblighi nel mantenimento. Qualora non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti (come i nonni o fratelli) sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di legge.
Diritti degli ascendenti
Più diritti per gli ascendenti a cui il decreto riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Se ciò gli venisse negato, possono rivolgersi al giudice perché prenda provvedimenti in tal senso. I nonni dunque hanno il diritto di vedere i nipoti anche se i genitori si sono separati, o i nipoti sono nati fuori dal matrimonio o da una relazione molto breve.
Ascolto dei minori
I figli hanno il diritto di essere ascoltati “in tutte le questioni e le procedure che loi riguardano, se abbiano compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento“. Viene introdotto il valore della parola dei bambini nelle questioni che li riguardano direttamente.
Disconoscimento e contestazione
Modifiche per il disconoscimento che può essere richiesto dalla madre, dal padre, limitando però l’età del figlio ai primi cinque anni di vita, e dal figlio: non basta più la sola dichiarazione della madre. Il figlio, una volta maggiorenne, può richiederlo senza limiti di tempo. La contestazione dello stato di figlio può avvenire per supposizione di parto (quando cioè viene dichiarata la nascita di un figlio da una donna che ha simulato la gravidanza e/o il parto), sostituzione di neonato o per iscrizione come figlio di ignoti.
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