Il Codice della Strada, oltre alla sospensione e al ritiro della patente, prevede anche il suo ritiro. Ma quando avviene e cosa comporta questo provvedimento? In questo articolo le risposte a queste domande e tutte le informazioni utili da sapere sulla revoca della patente.
Revoca della patente per perdita dei requisiti
Una delle principali cause di revoca della patente è la perdita dei requisiti necessari alla guida di un veicolo. Se infatti un automobilista perde i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida, la sua patente viene revocata mediante un provvedimento emanato dalla Motorizzazione. Oltre alla perdita dei requisiti fisici e psichici prescritti, la patente viene revocata anche quando il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo e anche qualora abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con un’altra rilasciata da uno Stato estero.
In caso di revoca per perdita dei requisiti psicofisici, se il titolare riacquista tali requisiti (per esempio guarisce dopo una lunga malattia) può chiedere una nuova patente, su cui sarà indicata la data di abilitazione di quella precedente. In questo caso il titolare non è considerato un neopatentato e non valgono i criteri di propedeuticità previsti dal Codice della Strada: se ad esempio il conducente era titolare di una patente di tipo C o D, potrà riaverla subito, senza dover richiedere prima la patente B.
La revoca della patente per perdita permanente dei requisiti psichici e fisici è un atto definitivo. Negli altri casi di revoca, invece, l’automobilista può presentare ricorso al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo valuterà e comunicherà la sua decisione all’interessato e alla motorizzazione; se il ricorso verrà accolto, la patente sarà restituita al suo titolare.
La revoca della patente per motivi di condotta
Un secondo caso di revoca della patente è previsto in caso di gravi violazioni del Codice della Strada. In questi casi la patente viene revocata per motivi di condotta ed il provvedimento rappresenta una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa prevista per la violazione. La revoca della patente può avvenire, ad esempio, se il titolare viene trovato al volante con la patente sospesa, se viaggia contromano su autostrade o strade extraurbane, o se guida in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o un altro veicolo di come massa complessiva superiore alle 3,5 t o un complesso di veicoli (qualsiasi veicolo trainante un rimorchio, una barca o simili).
La patente viene revocata anche in caso di recidività nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità o di recidività per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In questi casi, il soggetto che ha accertato la presenza di una delle condizioni per cui è prevista la revoca della patente, ne darà comunicazione al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro i cinque giorni successivi. Il prefetto procederà quindi ad emanare il provvedimento di revoca.
Il titolare di una patente revocata potrà ottenerne un’altra dopo due o tre anni (a seconda del tipo di violazione). Nei casi di revoca della patente per guida sotto influenza di alcool o di sostanze stupefacenti, i tre anni per poter richiedere una nuova patente decorrono dalla sentenza definitiva di condanna (detta anche “passaggio in giudicato”) e non dal momento dell’infrazione.
Se il titolare aveva una patente C o D, per riaverla dovrà prima riottenere la patente B e sarà considerato un neopatentato, per cui dovrà rispettare i limiti di velocità e di potenza previsti per i neopatentati e, in caso di infrazioni, si vedrà decurtati il doppio dei punti patente. Da ricordare infine che, se a subire la revoca della patente per motivi di condotta è una persona che lavora come conducente di veicoli (camionisti, autisti di autobus ecc), il provvedimento è valido anche come giusta causa di licenziamento.