La sospensione della patente, per un determinato periodo di tempo, può avvenire a seguito di violazioni del Codice della Strada, con il periodo che varia in base all’infrazione commessa (dipende infatti dalla gravità, dall’aver provocato un incidente stradale, da un’eventuale recidiva etc). La sospensione della patente è una sanzione accessoria che si aggiunge alla sanzione amministrativa (multa).
La patente di guida viene sospesa dal prefetto della città di residenza del titolare, ed il provvedimento è comunicato anche alla motorizzazione. Al termine del periodo di sospensione, la patente viene restituita dal prefetto, solitamente attraverso la polizia locale della città di residenza.
Se in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione risulti una temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida, la patente viene sospesa direttamente dalla motorizzazione e resta sospesa finché l’automobilista non fornisce la certificazione della commissione medica locale che attesta il recupero dei suddetti requisiti psichici e fisici. Entro 30 giorni dalla notifica è ammesso il ricorso alla sospensione della patente dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.
Sospensione della patente per il superamento del limite di velocità
Uno delle più frequenti violazioni che provocano la sospensione della patente è il superamento dei limiti di velocità. Il Codice della Strada, per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h, prevede la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, se neopatentati da 3 a 6 mesi e se recidivi dagli 8 ai 18 mesi. Per chi invece supera il limite di velocità oltre i 60 km/h è, invece, prevista la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi e la revoca della patente in caso di recidiva.
Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
La patente viene sospesa quando, in seguito ad una violazione del Codice della Strada avvenga un incidente stradale con lesioni alle persone. In questo caso il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino ad un massimo di un anno. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 20 giorni dalla notifica.
Sospensione della patente per guida sotto l’influenza di alcool o droghe
La sospensione della patente avviene poi in caso di guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Chi viene fermato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l incorre in una sospensione della patente da 3 a 6 mesi, mentre con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l la sospensione va da 6 mesi ad 1 anno. Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente da 1 a 2 anni e, in caso di recidiva nei successivi 2 anni, la revoca della patente. Chi viene trovato a guidare sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope si vedrà sospendere la patente da 1 a 2 anni (e revocata in caso di recidiva nei successivi 2 anni).
Da ricordare infine che, nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o dell’assunzione di sostanze stupefacenti, è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni.
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