Cambia il criterio per la concessione della pensione di invalidità civile. L’INPS, con la circolare n.74 del 21 aprile 2017, ha trasmesso una nuova circolare nella quale viene stabilito espressamente che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.). Cosa significa? Vediamolo di seguito.
PENSIONI DI INVALIDITA’ E REDDITO DELLA CASA
La circolare n.74 del 21 aprile 2017, modificando il criterio, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale” stabilisce che il reddito della casa di abitazione non si considera ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità. Quindi, molto semplicemente, la casa di abitazione di proprietà non andrà più a influire sul reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.
CIRCOLARE INPS SULLE PENSIONI DI INVALIDITA’
Così si legge nella circolare INPS in materia di pensioni di invalidità: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità”.
Fino al 21 aprile, infatti, l’Istituto aveva considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione in quanto reddito assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%. Le cose sono cambiate dopo che l’INPS ha preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali. Quindi dal totale, ossia dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, deve essere escluso quello della casa di abitazione. In altri termini anche chi ha una casa di proprietà può ottenere l’assegno di invalidità.
PENSIONE INVALIDITA’ E ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
L’INPS ha provveduto ad adeguare le procedure informatiche di calcolo e ha fornito le istruzioni necessarie affinché siano subito rese operative queste nuove disposizioni (i cittadini che possono rivolgersi presso qualsiasi sede Inps per avere chiarimenti in merito). Nel dettaglio, la disposizione è parzialmente retroattiva, quindi ha decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Ciò vuol dire che gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data, ma se la decorrenza della prestazione, cioè della pensione, risulta essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori a questa data. Seguendo lo stesso criterio, nel caso in cui l’applicazione del vecchio calcolo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.
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