Ultime notizie sulle pensioni: scopriamo tutte le news pensioni oggi con i chiarimenti presentati dall’INPS tramite la circolare n. 103 del 2017 a proposito del cumulo dei contributi per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. Vediamo i dettagli del funzionamento del cumulo contributivo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti in diverse forme di gestione previdenziale per poter andare in pensione. Questa nuova circolare va a integrare la circolare INPS 60/2017 che illustrava i dettagli applicativi della norma che disciplina il cumulo dei contributi INPS per i lavoratori che vogliono fare domanda di pensione pur avendoli versati in diverse gestioni previdenziali. Di seguito facciamo un quadro su chi ha diritto al cumulo contributivo gratis per la pensione di vecchiaia, ai superstiti, di inabilità e per quanto riguarda l’APE Pensione Anticipata Quota 41 precoci e lavori usuranti per cui è anche previsto il cumulo gratis dei contributi.
Con la circolare n. 103 del 23 giugno 2017, l’INPS interviene per fornire ulteriori chiarimenti riguardo la facoltà, per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti diverse forme di gestione previdenziale, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Vediamo i dettagli.
Cumulo gratis contributi INPS: cos’è?
Il cumulo gratuito dei contributi è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e permette di valorizzare le carriere discontinue di un lavoratore che nel corso della sua vita lavorativa ha svolto diversi mestieri in diversi ambiti, permettendo di unire i periodi contributivi senza penalizzazioni per poter ottenere la pensione.
Cumulo contributi INPS: chi ne ha diritto?
Quali sono i lavoratori che possono accedere al cumulo gratuito dei contributi e quali ne sono esclusi? Il cumulo gratuito dei contributi è aperto a tutte le gestioni Inps e ai lavoratori autonomi, e da quest’anno sono stati inclusi tutti i professionisti iscritti agli ordini di categoria, cioè a una cassa previdenziale privata. E’ riservato ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo che hanno il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996 e che siano in possesso di contribuzione anche anteriore al 31.12.1995, purché abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo. Non possono chiedere il cumulo coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.
Il cumulo gratis dei contributi si applica quindi anche ai soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:
1) assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti);
2) gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
3) gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
4) gestione separata (L. 335/1995);
5) iscritti alle casse professionali.
L’anzianità contributiva si determina in base alle regole di ciascuna gestione. Non è utilizzabile per il conseguimento al diritto dell’assegno ordinario di invalidità, ma i trattamenti pensionistici conseguibili avvalendosi del cumulo di periodi assicurativi sono:
– la pensione di vecchiaia;
– la pensione di inabilità;
– la pensione indiretta ai superstiti;
– la pensione anticipata.
ATTENZIONE: ai fini del conseguimento della pensione con il cumulo dei contributi, è utile sapere che anche la contribuzione maturata all’Estero può essere conteggiata, purché si tratti di Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale o Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (minimo 52 settimane).
Cumulo contributi pensione: le istruzioni INPS
Vediamo le istruzioni punto per punto sul cumulo gratuito dei contributi per la pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione ai superstiti, pensione di inabilità, nonché le regole sulla totalizzazione e ricongiunzione (qui la circolare INPS). Va detto che con queste nuove regole i lavoratori che hanno avuto carriere discontinue possono accedere al trattamento pensionistico senza ricorrere allo strumento della totalizzazione, che di fatto era sconveniente poiché causava un taglio all’assegno pensionistico spettante al lavoratore, a causa del ricalcolo contributivo.
L’INPS ha quindi chiarito che le nuove regole 2017 sul cumulo contributivo valgono per quei ”casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima”. Vediamo cosa significa.
Cumulo contributi INPS 2017: come funziona?
Le nuove regole sul cumulo contributi INPS valgono per le domande presentate da gennaio 2017 in poi, e per le domande presentate prima di quella data, ma che non presentano i requisiti richiesti dalle norme in vigore al 31 dicembre 2016. Di seguito le novità sul cumulo contributi per ottenere la pensione.
LEGGI ANCHE ricalcolo pensioni con sistema retributivo al via: come funziona
Per i lavoratori che hanno esercitato l’opzione al sistema contributivo INPS, ci sono due categorie: quelli che hanno raggiunto i requisiti di 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo, oppure quelli che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 nel sistema contributivo (ad esempio 60 anni per le donne; 65 anni per gli uomini o 60 anni e 36 di contributi). Nel primo caso il lavoratore può accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata se non in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. Nel secondo caso, il pensionamento può avvenire solo con 66 anni e 7 mesi di età e 20 di contributi o con 42 anni e 10 mesi di contributi, per le donne 41 anni e 10 mesi le donne.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia occorre precisare che non è previsto cumulo per i lavoratori che sono già titolari di pensione. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata, nonché agli enti di previdenza dei professionisti, che non percepiscano già trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. E’ possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi, con 20 anni di contributi, con la condizione che la pensione non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale. E’ possibile, in alternativa, andare in pensione a 70 e 7 mesi con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
PENSIONE ANTICIPATA
La Riforma Pensioni 2017 prevede, fra le altre misure, il cumulo contributi per il conseguimento della pensione anticipata (leggi qui modalità e scadenza per la presentazione delle domande). Dal primo gennaio 2017 il cumulo dei contributi può essere utilizzato anche per raggiungere la pensione anticipata, possibilità che prima non era prevista. Il requisito è, per il 2017 e 2018, 42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi (2.175 settimane) per le donne a prescindere dall’età anagrafica. E’ possibile andare in pensione anticipatamente a 63 anni e 7 mesi con 20 anni di contributi effettivi a condizione che la pensione non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale.
PENSIONE AI SUPERSTITI
Anche per ottenere la pensione indiretta ai superstiti è possibile avvalersi della facoltà di cumulo, a condizione che il deceduto non fosse già titolare di pensione. Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
PENSIONE DI INABILITA’
I lavoratori possono chiedere il cumulo dei versamenti previdenziali per ottenere la pensione di inabilità, a decorrere dal gennaio 2017. La misura si riferisce a quei soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di appartenenza. Per l’effettività dei pagamenti si seguono i criteri della gestione a cui il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
CONTRIBUTI VERSATI ALL’ESTERO
Anche i contributi versati all’estero (nei paesi che prevedono la totalizzazione internazionale) possono essere cumulati per la richiesta di pensione di vecchiaia, di pensione anticipata, ecc. Ovviamente la somma dei periodi contributivi sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione (52 settimane), salvo fare riferimento alle singole Convenzioni bilaterali. E’ interessante sapere che i lavoratori che percepiscono una pensione estera possono comunque avvalersi del cumulo e delle prestazioni conseguenti.