Novità sul fronte delle pensioni per quanto riguarda la ricongiunzione dei contributi: la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che determina la retroattività al 1 luglio 2010 del divieto di ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi al fine di ottenere la pensione. Tale norma era contenuta in un decreto legge approvato durante il governo Berlusconi, una manovra correttiva di stabilizzazione dei conti pubblici, proposta al Parlamento in un periodo di piena crisi finanziaria. La vicenda era arrivata al vaglio dei giudici della Corte Costituzionale in seguito al ricorso presentato da un dipendente del Ministero dell’Istruzione che si era visto recapitare dall’Inps un conto salato per aver chiesto la ricongiunzione gratuita dei contributi.
La novità di oggi sulle pensioni arriva dunque dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.12 comma12-septies del decreto legge n. 78, presente all’interno della manovra finanziaria approvata il 30 luglio 2010, che determinava la retroattività all’1 luglio dell’obbligo di pagare per potere ottenere la ricongiunzione contributiva al fine di fare domanda di pensione.
IL RICONGIUNGIMENTO CONTRIBUTIVO GRATUITO ERA LEGITTIMO
La vicenda che ha portato i giudici della Consulta a doversi esprimere era stata evidenziata dal Tribunale ordinario di Monza che, in funzione di giudice del lavoro, aveva raccolto il ricorso di un dipendente ministeriale che aveva presentato all’INPS la domanda di ricongiunzione gratuita dei contributi versati fino ad allora all’Istituto per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap), per ottenere quel cumulo contributivo per poter chiedere la pensione. Il tutto ovviamente “confidando nella vigenza di un regime di ricongiunzione gratuita“.
La domanda pervenuta all’Inps è in data 30 luglio 2010, ma dall’istituto la risposta arrivava il 5 settembre, e conteneva una sorpresa niente affatto piacevole: l’Ente di previdenza chiedeva infatti al contribuente 84.498 euro per la prestazione, ossia per aver proceduto alla ricongiunzione dei contributi pensionistici versati ai fini della pensione.
Il problema stava appunto nella norma approvata alla vigilia di agosto di quell’anno, il 30 luglio appunto, che imponeva lo stop alla gratuità della ricongiunzione contributiva già dal 1 luglio precedente, cioè stabiliva che la norma fosse applicata in maniera retroattiva. In questo modo il lavoratore si era trovato a dover rispondere a una richiesta di denaro da parte dell’Inps, mentre invece la prestazione non sarebbe dovuta essere onerosa ma gratuita.
PENSIONI E DISCRIMINAZIONE
Questo articolo della manovra approvata durante il governo Berlusconi contrastava con l’art.3 della Costituzione che parla di “canone generale della ragionevolezza delle norme” ma soprattutto, faceva notare il Tribunale di Monza, che l’aver retrodatato il termine ultimo di vigenza del regime di gratuità del ricongiunzione pensionistica per la pensione ha di fatto creato una discriminazione fra tutti coloro che, del tutto casualmente, hanno presentato la domanda “prima e dopo tale data”.
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