Pace fiscale, via alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali da parte delle amministrazioni comunali. Ecco la novità in arrivo.
Solitamente quando parliamo di rottamazione delle cartelle esattoriali facciamo riferimento alla rottamazione per i carichi affidati all’Agenzia dell’Entrate. A partire dall’anno 2023 anche gli enti locali potranno aderire o meno alla pace fiscale. Le amministrazioni comunali sono libere di siglare o meno la tregua con i contribuenti. C’è ancora un mese di tempo per decidere: alcune amministrazioni potranno disinteressarsi del tutto alla rottamazione delle cartelle esattoriali e non deliberare nulla. Anzi, potranno continuare a prendere il pagamento totale degli importi spettanti, comprensivi dell’aggio, sanzioni ed interessi. In altri casi, gli enti comunali potranno decidere di aderire alla pace fiscale e dovranno farlo entro e non oltre il 29 luglio. Per queste amministrazioni cambia la modalità di riscossione di una cartella. Ecco la vera novità.
Le amministrazioni comunali avranno tempo fino al 29 luglio per decidere se siglare o meno la tregua fiscale con i contribuenti. Gli enti locali potranno decidere di deliberare la rottamazione e lo stralcio totale o parziale delle cartelle. Sulle ricadute operative della nuova possibilità di rottamare le cartelle da parte degli enti comunali è intervenuto l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci. Ogni amministrazione è libera di esercitare la propria autonomia tributaria su più livelli. Ognuno può optare per determinati strumenti da implementare.
Ogni amministrazione comunale potrà deliberare se aderire o meno alla pace fiscale. Chi aderirà all’iniziativa, ogni ente dovrà decidere i termini da rispettare per il pagamento delle obbligazioni rottamate, il numero delle rate da onorare e le procedure con cui il contribuente potrà aderire. La sanatoria delle ingiunzioni fiscali che non riguardano l’Agenzia delle Entrate prevede delle regole differenti da quelle fissate dalla rottamazione quater.
Sono due le differenti misure approntate e che potranno aderire le amministrazioni locali. Una prima misura riguarda la rottamazione delle cartelle emesse entro il 30 giugno dello scorso anno. La seconda misura riguarda la cancellazione delle ingiunzioni tributarie emesse entro la fine dell’anno 2015. Rispetto alla rottamazione delle cartelle dell’AdE, le rate non sono già prestabilite in termini di numero (massimo diciotto rate trimestrali) ed in termini di scadenza. Sono le stesse amministrazioni locali a stabilire le scadenze e il numero di rate da concedere ai contribuenti. Questa è la vera novità che caratterizza la rottamazione delle ingiunzioni fiscali delle amministrazioni comunali.
Come per la rottamazione delle cartelle esattoriali, anche per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali si può decadere dal beneficio concesso. Ciò implica che se un contribuente non onora la rata secondo le scadenze pattuite con l’amministrazione comunale, decade dal beneficio della rottamazione. Gli importi delle ingiunzioni fiscali rottamate torneranno a quelli iniziali al netto delle rate già onorate. Quindi, ogni contribuente/debitore deve rispettare il piano di rientro stabilito e concordato con l’amministrazione locale.
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