Cambiano i pignoramenti in Italia in base ad una nuova norma che è stata inserita nell’ambito della riforma della giustizia. Le espropriazioni di beni mobili, degli immobili e di crediti potrebbero avviarsi verso una facile estinzione. Il nuovo ordinamento andrebbe a beneficio dei debitori, che avrebbero la possibilità fin da subito di verificare se il creditore sta facendo sul serio o sta solo cercando di stimolare il pagamento. A partire dall’11 dicembre non sarà più l’ufficiale giudiziario a dover depositare i documenti in cancelleria, ma toccherà all’avvocato eseguire questo compito in tempi brevissimi dal compimento del pignoramento, per formare il fascicolo dell’esecuzione.
Con la vecchia procedura il fascicolo dell’esecuzione forzata era formato dal cancelliere del tribunale, dopo che quest’ultimo riceveva il verbale dell’operazione di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario.
La nuova procedura
Dall’11 dicembre l’avvocato dovrà depositare in tempi brevi i documenti in cancelleria, quelli che servono per la formazione del fascicolo dell’esecuzione. Dovranno essere in particolare depositati la nota di iscrizione a ruolo, l’atto di pignoramento in copia autenticata e il titolo esecutivo, che può essere la sentenza, il decreto, l’assegno o la cambiale o un altro tipo di documento.
L’avvocato avrà dei tempi prestabiliti, che ammontano a 15 giorni nel caso di pignoramenti mobiliari e immobiliari e a 30 giorni per i pignoramenti presso terzi. Se non rispettano questi limiti temporali, il pignoramento perde efficacia. In questo modo il creditore sarà tenuto a portare avanti un atto di responsabilità, soprattutto nello scegliere i beni da pignorare. Una volta presa la decisione, infatti, dovrà manifestare la volontà di andare avanti depositando la nota di iscrizione e pagando un contributo allo Stato.
Se non si rispettano queste condizioni, si ha la chiusura della procedura e si dovrà passare ad un nuovo pignoramento. Il tutto può rappresentare un vantaggio per i debitori, che in questo modo non potranno essere più “ricattati” senza che vi sia la presenza di un’intenzione effettiva di procedere alla vendita di un dato bene. Con la vecchia procedura il creditore non interveniva minimamente, ma era tenuto soltanto a depositare un’istanza di vendita nell’arco di 90 giorni.
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