A molti di voi sarà capitato di stipulare un contratto bancario mosso dagli alti tassi di interesse proposti, che poi sono stati abbassati dalla stessa banca dopo uno o due anni. Quando arriva la fatidica mail di modifica unilaterale del contratto, come dobbiamo comportarci? Questo articolo vuole essere una sorta di “guida” al chiarimento di cosa siano le modifiche unilaterali dei contratti bancari, con la speranza che possa essere utile a voi lettori.
Le modifiche unilaterali dei contratti bancari riguardano le condizioni contrattuali pattuite con il cliente: la banca, in presenza di determinati presupposti, può quindi permettersi di modificarle a suo enorme beneficio in termini di profitto. Le suddette condizioni che permettono la modifica dei contratti possono essere di tipo formale (previsione della modifica in un’apposita clausola del contratto nonché necessità della comunicazione al cliente) o sostanziale (necessità della sussistenza di un giustificato motivo).
Il consenso del cliente alla futura modifica del contratto in realtà è incluso, in via generale, nel momento in cui questi lo firma. Purtroppo molti non leggono attentamente il testo contrattuale per intero ed è qui che il cliente accetta senza rendersene conto la modifica unilaterale di contratto.
La legge prevede che nei contratti a tempo indeterminato, relativi a “operazioni e servizi bancari e finanziari”, possa essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo (art. 118, 1° co., t.u.b.). E’ un dato di fatto che negli anni le condizioni delle parti o dei mercati possano radicalmente cambiare, quindi mantenere le medesime clausole contrattuali di inizio rapporto può risultare obsoleto. Di qui la possibilità, da parte della banca, di apportare modifiche.
Qualora si avesse stipulato un contratto a tempo determinato, la possibilità di modifica viene esclusa per i tassi di interesse, anche se la si riconosce per le altre condizioni contrattuali. Il cliente potrà esercitare il diritto di recesso nel caso dei contratti a tempo indeterminato, mentre se ne ha firmato uno a tempo determinato si troverà oggettivamente in difficoltà.
Non è possibile negoziare i termini del rapporto contrattuale, però possiamo essere consapevoli delle clausole che firmiamo. A questo fine, l’approvazione della modifica unilaterale dei contratti viene separata dal resto del contratto, in caso ci rifiutassimo di approvarla la banca può riservarsi di concludere l’accordo fra le parti. In ogni caso, la possibilità di venire a conoscenza di questa clausola c’è ed è stata introdotta proprio per evitare brutte sorprese al cliente in futuro.
La legge prevede che sussista un giustificato motivo che legittimi la variazione contrattuale e la banca non può operare ripensamenti circa quanto convenuto in precedenza fra le parti. Il contratto in sè però non contiene indicazione di questi giustificati motivi, nemmeno esempi di tali, ma può limitarsi a prevedere il diritto di modifica unilaterale in presenza di non meglio specificati giustificati motivi.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, per legge, deve essere comunicata espressamente al cliente come da formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un minimo preavviso di due mesi in forma scritta o tramite altro supporto durevole, purchè preventivamente accettato dal cliente (art. 118, 2° co, 1° periodo, t.u.b.).
Secondo i principi di civiltà giuridica, il contratto non può essere modificato di nascosto dal cliente, anche se le banche potrebbero trarne beneficio perchè così parte dei clienti potrebbe non accorgersi delle modifiche apportate e subirle passivamente.
Si. Il cliente può esercitare il diritto di recesso se ritiene che la modifica non sia accettabile. Chi riceve la proposta di modifica unilaterale può scegliere fra tre diverse opzioni:
– collaborazione attiva: ovvero l’accettazione della modifica;
– collaborazione passiva: ovvero il cliente lascia decorrere il tempo trascorso dalla legge per accettare o meno la proposta e quindi la modifica ha effetto;
– opposizione alla modifica: ovvero il cliente non accetta la proposta e non intende subire la modificazione contrattuale, quindi recede il contratto (entro il termine previsto dalla banca per l’applicazione della modifica, altrimenti essa ha effetto)
La banca è tenuta ad osservare la necessità di:
– Una clausola approvata specificamente;
– un giustificato motivo;
– una comunicazione al cliente della volontà di modifica contrattuale
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