Si torna a parlare spesso di immunità per i parlamentari e i casi in cui un eletto può essere arrestato: l’ultimo caso riguarda il senatore NCD Antonio Azzollini e la richiesta di arresto respinta dal Parlamento. Sulla questione c’è stata (e continua a esserci) una polemica riguardo la Riforma del Senato a firma Renzi-Boschi per cui, nel nuovo Senato non eletto, era stata tolta l’immunità parlamentare e poi reintrodotta, anche con il voto di parte dell’opposizione. Essere immuni perché parlamentari non significa non essere toccati dalle indagini o dalle condanne, ma implica una serie di passaggi.
L’immunità parlamentare non è sempre stata uguale nel corso della storia della Repubblica. Con il passaggio dal fascismo alla democrazia, l’Assemblea Costituente ha introdotto un diritto per gli eletti in Parlamento che, negli anni bui del ventennio, avevano subito persecuzioni anche da parte della magistratura. Sotto la dittatura, accadeva spesso che un magistrato piuttosto “zelante” accusasse un parlamentare di qualsiasi reato in modo da limitare la libertà nell’esercizio delle sue funzioni o per ricattarlo. Da qui la necessità di introdurre l’immunità per gli eletti, garanzia data in tutte le democrazie per separare il potere giudiziario da quello legislativo (la separazione dei tre poteri è alla base di ogni regime democratico) e per dare assoluta libertà di espressione ai parlamentari nello svolgimento delle loro funzioni.
L’immunità nella Costituzione
L’immunità per i parlamentari è regolata dall‘articolo 68 della Costituzione che recita:
“I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.
Quando non si può arrestare un parlamentare
L’articolo della Costituzione chiarisce in cosa consiste l’immunità dei parlamentari e i casi in cui sia possibile arrestarli. La più importante immunità è la cosiddetta “insindacabilità” che garantisce l’assoluta libertà agli eletti nello svolgere il loro lavoro in Aula. Nessun senatore o deputato può essere arrestato o indagato per le opinioni o i voti espressi in Aula e questo vale anche dopo la fine della legislatura: nessuno può essere indagato per ciò che ha detto o votato mentre era in carica.
Quando si può arrestare un parlamentare
L’immunità giudiziaria ha due aspetti. Se una Procura vuole applicare misure di restrizione della libertà personale – quindi arrestarlo, perquisire il suo ufficio o la sua casa, ma anche intercettare le sue comunicazioni – deve ottenere il via libera dall’Aula parlamentare di appartenenza. Si avvia un’indagine in base alle carte della magistratura e della difesa e in seguito si vota se la richiesta è legittima o se sia un intento persecutorio a suo danno (il fumus persecutionis). L’autorizzazione a procedere, questa la definizione, è stata cambiata nel 1993, dopo gli scandali di Tangentopoli, e oggi riguarda l’arresto, la perquisizione e le intercettazioni, anche quelle indirette. Prima della riforma del 1993 era necessario passare dal Parlamento anche solo per indagare un parlamentare.
Tutti i parlamentari quindi possono essere indagati per ogni tipo di reato che non tocchi lo svolgimento delle loro funzioni. Un parlamentare, infine, può essere arrestato senza autorizzazione se c’è una sentenza definitiva di condanna o se è colto nell’atto di commettere un reato per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Cosa succede con una richiesta d’arresto
Quando arriva una richiesta d’arresto, di perquisizione o uso di intercettazione a carico di un parlamentare, si attivano le Giunte per le Autorità dei due rami del Parlamento, la Giunta per le autorizzazioni alla Camera e la Giunta per le elezioni e per le immunità al Senato. I due organi esaminano le richieste, sentono in audizione il parlamentare e preparano, dopo una votazione interna, una relazione che concede o no l’autorizzazione a procedere. In caso di richieste d’arresto, si deve però sempre passare dal voto dell’Aula che di norma è segreto: solo dopo la votazione in Parlamento si dà il via libera o meno all’arresto.
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