RC auto e revisione: controllo elettronico una chimera?

telecamere

Le assicurazioni, nello specifico i tagliandini RCA non esistono più, sono stati digitalizzati. Ricordate? Il controllo sulle auto sarebbe dovuto essere compito delle telecamere e qui il condizionale è d’obbligo perché ad oggi non esistono in Italia delle telecamere capaci di revisionare se l’assicurazione è o meno valida e pagata.

Tutto nasce dalla Legge di Stabilità del 2016 e la “promessa” di digitalizzare molta della documentazione cartacea degli automobilisti, cosi sa risparmiare sulla carta, evitare di avere scartoffie e rendere il tutto molto più dinamico e agevole. Certo, l’idea è sicuramente interessante, il tentativo è apprezzabile ma in realtà è del tutto inutile. Il motivo è che non abbiamo l’attrezzatura adatta per controllare le assicurazioni delle auto con le telecamere.

Abbiamo la legge ma non abbiamo i mezzi per metterla in pratica. Verrebbe da dire “Classico all’Italiana” ma questo non è un film di Checco Zalone dove vengono presi in giro cliché e brutte abitudini degli italiani, ma è la pura verità. Le telecamere, come per l’autovelox, dovrebbero riconoscere le auto attraverso la targa e fare un controllo incrociato con il database della Motorizzazione (altri dubbi sulla banca dati, ma ne parliamo dopo) per verificare se l’auto in questione ha il contrassegno dell’assicurazione pagato. Ma tutto questo non esiste.

Nello specifico, l’esempio dell’autovelox è calzante: l’auto supera la velocità consentita e le telecamere rilevano la velocità, che confrontata con il limite, risulta più alta. A questo punto scatta la segnalazione alle Forze dell’ordine che provvedono a sanzionare, attraverso la targa dell’auto, il proprietario della vettura.

Tornando ai problemi della Motorizzazioni riguardanti il database, vi basta sapere che: “Negli accertamenti da remoto si farà riferimento alla validità che risulta presso l’Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal ministero dei Trasporti; se scaduta, su questa prevale il certificato valido o, eventualmente, l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia di assicurazione”. (circolare n.300/A/8593/15/101/20/21/7 del 10 dicembre 2015)

Quindi, in altri termini, se il database non è stata aggiornata e l’automobilista porta come prova un documento cartaceo, vale il cartaceo. Alla fine conta il cartaceo, sempre. Questo perché ci potrà essere la possibilità che l’archivio non venga aggiornato. Un altro problema da non sottovalutare. La sostanza è che il Governo ha voluto fare il passo più lungo della gamba.

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