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Referendum costituzionale, cos’è e come cambia l’articolo 70

Il cuore della riforma costituzionale per cui si voterà al referendum del 4 dicembre è il superamento del bicameralismo paritario, la prima delle cinque voci in cui è divisa la scheda. Al centro di molte discussioni tra il fronte del sì e quello del no c’è l’articolo 70 della Costituzione che viene modificato dal ddl Boschi e che è parte dell’ossatura centrale della riforma: si tratta infatti dell’articolo che definisce la funzione legislativa delle Camere. L’articolo attualmente è formato da una frase e recita così: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere“. Cosa significa e come cambia con la riforma?

L’attuale articolo 70 è quello che dà vita al bicameralismo paritario, cioè l’attuale sistema legislativo per cui Camera e Senato hanno gli stessi poteri nella costruzione delle leggi. In una frase è riassunta l’essenza del Parlamento nato con la Costituente e giunto fino a noi, dove Camera e Senato hanno lo stesso potere legislativo: sia Montecitorio che Palazzo Madama possono presentare progetti di legge ed entrambe devono approvare lo stesso testo perché diventi legge dello Stato, cosa che ha portato alle cosiddette “navette parlamentari“, il rimando cioè da una Camera all’altra a ogni modica del testo.


COME CAMBIA L’ARTICOLO 70

Con il ddl Boschi l’articolo 70 cambia e di molto. Quello che fino a oggi è stato un articolo composto da una frase, diventa molto più lungo e articolato. Questo è il testo del nuovo articolo 70, come approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114 terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sest comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.

Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati“.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO ARTICOLO 70?

La prima differenza è palese: il nuovo articolo 70 è decisamente più lungo rispetto al primo. La sostanza però è la stessa: come nel testo attuale, anche quello della riforma riguarda la funzione legislativa del Parlamento. A cambiare è l’assetto parlamentare, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo detto che il cuore della riforma è l’abolizione del bicameralismo paritario: nel nuovo ordinamento, la Camera e il Senato hanno poteri diversi per quanto riguarda la funzione legislativa. Cambiano anche iter e tempi delle leggi, mentre ci sono casi in cui la funzione è paritaria (cioè rimane come quella attuale). Tutto questo è elencato nel dettaglio: da qui la lunghezza del testo.

Per la riforma è uno degli articoli chiave e si divide in due macro sezioni. La prima riguarda la funzione legislativa paritaria che rimane anche con la riforma in certi casi specifici. La seconda riguarda il nuovo iter legislativo con la Camera prevalente sul Senato. Eccoli, punto per punto.

FUNZIONE PARITARIA CAMERA E SENATO: Al pari di altri articoli della Costituzione, il 70 ha dei rimandi ad altri articoli che non rendono scorrevole la lettura a non esperti: li trovate tutti qui sotto. La prima parte dell’art. 70 dice che Camera e Senato mantengono la stessa funzione in caso di:

– revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
– tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le leggi di iniziativa popolare (“articolo 71”);
– leggi che riguardano Comuni, Città metropolitane, le forme associative dei Comuni (le comunità montane e affini);
– normative europee;
– ineleggibilità e incompatibilità per la nomina a senatore già indicate dall’articolo 65 della Costituzione (“articolo 65, primo comma”);
– composizione del Senato indicata nell’articolo 57 (“articoli 57, sesto comma”);
– ratifica di trattati internazionali indicata nell’articolo 80 (“80, secondo periodo”);
– ordinamento di Roma capitale d’Italia (“114 terzo comma”);
– autonomie delle Regioni (“114 terzo comma”);
– autonomia delle province di Trento e di Bolzano e rimozione degli ostacoli alla parità uomo-donna (a oggi materia regionale) e (“117, quinto e nono comma”);
– gestione dei fondi per gli enti locali (“119, sesto comma);
– sostituzione del governo agli enti locali in casi particolari secondo il principio di sussidiarietà e leale collaborazione (“120, secondo comma);
– ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali (“122, primo comma”);
– creazione di un nuovo ente territoriale (“132, secondo comma”).

In tutte gli altri casi è solo la Camera che ha la funzione legislativa.

IL NUOVO ITER DELLE LEGGI: La seconda parte dell’articolo 70 riguarda i cambiamenti del procedimento legislativo senza il bicameralismo paritario in tempi e modi nuovi. Il nuovo Senato riceve tutti i disegni di legge approvate dalla Camera e ha 10 giorni per esaminarlo: se decide di no, la legge viene approvata in automatico. Se decide di sì, ha 30 giorni per proporre delle modifiche che la Camera può decidere di accettare o rigettare.

Se però la legge riguarda la potestà legislativa delle Regioni e le autonomie degli enti locali (“articolo 117, quarto comma”), la Camera può rigettare le modifiche solo con la maggioranza assoluta dei propri componenti

Per la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, approvate solo dalla Camera, il Senato può chiedere modifiche entro 15 giorni.

Eventuali questioni di competenza tra la Camera e il Senato vengono risolte dai Presidenti delle Camere; il nuovo Senato può avviare commissioni d’indagine.

LE RAGIONI DEL SI’

Dal fronte del sì si fa notare come l’articolo 70 abbia in sé qualcosa di paradossale: la formulazione a una frase, semplice e immediata, in realtà nasconde un procedimento complesso come è quello del bicameralismo paritario che ha reso lento e complesso l’iter per l’approvazione delle leggi. “Dietro tanta semplicità si cela la confusione: per far approvare una legge, c’è bisogno che entrambe le Camere si esprimano favorevolmente sullo stesso testo, identico persino nelle virgole. E finché questo non avviene, la legge non può essere approvata“, si legge sul manifesto del sì.

La prassi parlamentare ha poi trovato un modo per aggirare la parità Camera e Senato un “numero smisurato di volte: maxi articoli, maxi emendamenti, canguri e canguretti sono solo alcuni degli strumenti che regolamenti e prassi parlamentari hanno teorizzato per ovviare alla eccessiva rigidità del bicameralismo paritario“. Il testo uscito dalla riforma è sì più lungo ma apre le porte a un sistema più veloce e semplice dove è la Camera che detiene la funzione legislativa completa, dando al Senato altri compiti.

Respinte al mittente anche le accuse di aver creato almeno una decina di iter parlamentari diversi: il sì conferma che con il ddl Boschi ci sono solo due procedimenti legislativi: quello con l’approvazione della sola Camera (con eventuali modifiche del Senato) e quelle approvate da entrambe, come avviene ora. Il nuovo articolo è lungo solo perché indica nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla funzione legislativa.

Le accuse di aver scritto il testo con un italiano pessimo e di difficile comprensione sono classificate come non vere: il ddl ha rimandi ad altri articoli e commi come per ogni testo giuridico. Chi critica la forma è perché non sa come attaccare la sostanza.

LE RAGIONI DEL NO

In barba alla semplificazione tanto esaltata, il nuovo articolo 70 crea solo caos e confusione. È questo uno dei primi problemi del testo uscito dalla riforma per il fronte del no. “Negli art. 70 e 72 vigenti il procedimento legislativo è disciplinato con 198 parole. La legge Renzi-Boschi sostituisce i due articoli con 870 parole. Può mai essere una semplificazione?“, si legge nel manifesto del no.

In realtà farebbe il nuovo articolo porterebbe a una moltiplicazione dei procedimenti legislativi che cambierebbero in base a quello su cui si legifera. “Ne vengono incertezze e potenziali conflitti tra le due camere, che potrebbero arrivare fino alla Corte costituzionale“, si insiste.

Il rimpallo tra Camera e Senato dato dalle “navette”, sostiene il fronte del no, non è il vero responsabile della lentezza nell’approvazione delle leggi e comunque nasce da una situazione politica e non parlamentare. È quando i partiti litigano tra di loro o al loro interno che nascono le vere lentezze. Inoltre, il Senato partecipa con la stessa funzione legislativa su materie molto importanti come le modifiche alla Costituzione. “Con quale legittimazione sostanziale, data la sua composizione non elettiva?“, si chiedono gli oppositori.

Il testo è scritto male, è poco chiaro e comprensibile, a differenza del resto della Carta costituzionale che tutti possono leggere e capire.

Lorena Cacace

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