Referendum costituzionale: cosa prevede e cosa cambia

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Cosa prevede e cosa cambia la riforma della Costituzione voluta da Matteo Renzi e dalla ministra Maria Elena Boschi? Analizziamo in dettaglio i 5 punti del referendum costituzionale 2016 che gli italiani saranno chiamati a votare il 4 dicembre. L’appuntamento è cruciale, non solo perché la riforma prevede una radicale trasformazione dell’assetto istituzionale, ma anche perché le dimissioni del premier, in caso di vittoria del no, continuano ad aleggiare, tra mezze smentite e mezze conferme.

Dopo l’approvazione in Camera e Senato, perché i cambiamenti siano definitivi, mancano due passaggi: la decisione degli elettori tramite il referendum popolare (ricordiamo che, non essendo di tipo abrogativo, non è necessario raggiungere il quorum) e la Consulta. Se non ci saranno altri intoppi, il ddl dovrebbe diventare legge dello Stato nel 2017.

Al momento del voto, ci sarà da apporre un sì o un no sulla scheda che reca un’intestazione precisa, divisa in cinque parti (leggi il quesito a questo link):

1 – disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario
2 – riduzione del numero dei Parlamentari
3 – contenimento dei costi di funzionamento delle Istituzioni
4 – soppressione del Cnel
5 – revisione del titolo V della parte II della Costituzione

Vediamole punto per punto.

scheda referendum costituzionale

(Fac simile della scheda per il Referendum costituzionale)

1. Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario

Il cuore della riforma è il ruolo del Senato e la fine del bicameralismo perfetto: le due Camere non saranno più paritarie, come indica il nuovo articolo 55 della Costituzione, dando al Senato il ruolo di rappresentanza delle autonomie locali e alla Camera quello di organo legislativo di indirizzo politico. Questo comporta una serie di conseguenze sia nell’assetto dell’assemblea di Palazzo Madama che per Montecitorio.

Sarà solo la Camera a votare la fiducia al governo e a mantenere la “funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo“. Le leggi, di regola, verranno approvate solo da Montecitorio; in alcuni casi, anche se il Senato chiedesse delle modifiche, la Camera potrà ignorarle, ma solo se le leggi non riguardano le specifiche competenze legislative del Senato o leggi di bilancio.

Sarà solo la Camera a votare per la dichiarazione di Stato di guerra, a maggioranza assoluta. Infine, le leggi su amnistia e indulto saranno votate solo da Montecitorio: tutte le implicazioni della fine del bicameralismo perfetto sono riassunte nel nuovo articolo 70 di cui abbiamo analizzato ogni dettaglio.

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COME CAMBIA IL SENATO: Il nuovo Senato manterrà comunque un ruolo legislativo sui temi di sua competenza. Avrà poteri sulle nomine di competenza del Governo, nei casi previsti dalla Carta e, insieme alla Camera, manterrà funzione legislativa per i rapporti tra Stato, Unione Europea ed enti territoriali. Palazzo Madama dovrà legiferare in casi specifici: per la revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; per l’attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche; per i referendum popolari; per l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni. Sarà poi obbligatorio il voto del Senato per le leggi sulle competenze regionali.

Il Senato avrà anche un ruolo consultivo e potrà avanzare proposte di modifica anche sulle leggi che esulano dalle sue competenze. Lo potrà fare su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I tempi di presentazione però saranno piuttosto stretti: gli emendamenti andranno consegnati entro 10 o 15 giorni (a seconda delle materie), la legge tornerà alla Camera che avrà 20 giorni di tempo per decidere. Nel caso delle leggi che riguardano i poteri delle regioni e degli enti locali, la Camera, per poter respingere le modifiche proposte dal Senato, dovrà esprimersi con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CORSIA PREFERENZIALE PER IL GOVERNO: Con la riforma viene creata una corsia preferenziale per il governo con l’articolo 72 che stringe i tempi dell’approvazione con il voto a data certa per disegni di legge “essenziali per l’attuazione del programma di governo“. L’esecutivo dovrà farne richiesta alla Camera che avrà 5 giorni di tempo per decidere sulla richiesta; se accolta, discussione e votazione dovranno avvenire entro 70 giorni, con un rinvio al massimo di 15 giorni. La corsia preferenziale è esclusa per le leggi di competenza del Senato, le leggi in materia elettorale, la ratifica dei trattati internazionali e le leggi di amnistia, indulto e le leggi di bilancio.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SI CAMBIA: Modifiche anche per l’elezione del Presidente della Repubblica. A scegliere il Capo dello Stato saranno solo deputati e senatori, senza più delegati regionali. Cambia anche il quorum: per le prime tre votazione rimane lo stesso (maggioranza qualificata dei due terzi), a seguire, si abbasserà con l’avanzare delle votazioni. Dal quarto al sesto scrutinio sarà la maggioranza di tre quinti (60%), e non la maggioranza assoluta come ora, dal settimo servirà la maggioranza dei tre quinti dei votanti e non la maggioranza degli aventi diritto. Il Capo dello Stato potrà sciogliere solo la Camera; il presidente di Montecitorio diventa la seconda carica dello Stato, facenti funzione del Presidente della Repubblica in sua assenza.

2. Riduzione del numero dei Parlamentari

Il nuovo Senato avrà il compito di rappresentare le istituzioni territoriali e sarà formato da 100 senatori, contro i 315 attuali. L’Aula sarà formata da 95 membri scelti dalle Regioni (74 consiglieri e 21 sindaci); 5 saranno nominati dal Presidente della Repubblica.

ELEZIONE INDIRETTA DEI SENATORI: L’elezione dei senatori è stato il punto più dibattuto e delicato anche per l’opposizione della minoranza PD che chiedeva l’elezione diretta. Alla fine si è trovato un compromesso. I senatori non saranno più eletti alle politiche, come avviene oggi, ma durante le elezioni regionali e in maniera diretta, “in conformità alle scelte espresse dagli elettori“. Saranno scelti dai consigli regionali che nomineranno al loro interno i senatori, oltre ai sindaci richiesti dalla riforma. Al momento non è ancora chiaro come saranno eletti, rinviando la scelta a una legge elettorale da approvare in un secondo momento: al vaglio ci sono varie modalità, dalla presentazione di listini specifici alla nomina dei più votati. In ogni caso, il numero sarà proporzionale ai voti presi a livello nazionale e sarà il Consiglio Regionale a dare il via libera definitivo alla nomina dei senatori.

3. Contenimento dei costi di funzionamento delle Istituzioni

La prima voce che riguarda i risparmi passa dai senatori. I nuovi membri del Senato non riceveranno più l’indennità di ruolo: i consiglieri regionali e i sindaci nominati non avranno un doppio stipendio quindi non saranno pagati due volte, anche se non è chiaro come saranno regolati i rimborsi spese.

Altra voce di risparmio arriva dall’addio ai senatori a vita. Con la riforma lo saranno solo gli ex Presidenti della Repubblica. Rimangono i cinque senatori di nomina presidenziale che durano in carica 7 anni e non possono essere rieletti. I senatori a vita eletti prima dell’entrata in vigore del ddl (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia) manterranno il loro posto.

4. Soppressione del Cnel Scompaiono definitivamente le Province anche dalla Carta Costituzionale: con l’approvazione, l’Italia sarà formata “dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Addio anche al Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con l’abolizione dell’articolo 99 della Costituzione.

5. Revisione del titolo V della parte II della Costituzione

La riforma modifica anche il Titolo V della Costituzione: in pratica viene capovolto il sistema per distinguere le competenze dello Stato da quelle delle regioni. Sarà lo Stato stesso a tracciare i confini della sua competenza esclusiva (politica estera, immigrazione, rapporti con la chiesa, difesa, burocrazia, ordine pubblico, etc.). Alle Regioni rimane la competenza specifica su tutela della salute, politiche sociali e sicurezza alimentare, istruzione, ordinamento scolastico.

I REFERENDUM E LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE: Qualche modifica tocca anche i referendum. Per quelli abrogativi rimane invariato il tetto di 500 mila firme per indirlo e il quorum è al 50% +1. Se però i promotori riescono a raccogliere 800 mila firme, il quorum si abbassa: non più il 50% più uno degli aventi diritto, ma il 50% più uno dei votanti all’ultima tornata elettorale. Vengono creati due nuovi tipi di referendum: propositivo e di indirizzo. Per decidere modalità ed effetti, serviranno una legge costituzionale e una ordinaria.

Anche per le leggi di iniziativa popolare ci saranno novità con la modifica dell’articolo 71 della Costituzione: con la riforma saranno 150.000 le firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare, con la garanzia che tutte le proposte saranno discusse e votate.

PIU’ POTERI ALLA CONSULTA: Si cambia anche per l’elezioni dei giudici della Corte Costituzione, oggi eletti tutti dalle due Camere riunite. Con la riforma 3 saranno di nomina della Camera e 2 del Senato. La Consulta avrà più poteri: su richiesta di almeno un terzo dei deputati, potrà dare un giudizio preventivo su leggi per elezioni di Camera e Senato, pronunciandosi entro un mese.

QUOTE ROSA: Entra un nuovo comma nell’articolo 55 a favore del rispetto delle quote rosa: ”Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.

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