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Come abbiamo visto nel capitolo precedente di questo approfondimento sulla riforma costituzionale, tra le funzioni che il Nuovo Senato è chiamato a svolgere vi è tuttora quella di partecipare all’esercizio della funzione legislativa. Tuttavia in modo diverso da quello che accade oggi. Infatti oggi una legge, per essere considerata valevole, deve essere approvata in un unico e identico testo da entrambe le Camere. Con la riforma il quadro sarà un po’ più complesso. Vediamo come e perché.
L’approvazione delle leggi da parte delle Camere sarà più complesso perché alcune materie – come vedremo – rimangono bicamerali, per cui in questi casi l’esercizio della funzione legislativa continuerà a spettare in modo paritario alle due Camere.
Tuttavia la regola generale sarà diversa: solo dopo che la Camera dei Deputati avrà approvato una legge, il Senato avrà la possibilità di proporre modifiche.
Come? Una volta che la legge sarà approvata dalla Camera dei Deputati essa viene trasmessa al Senato che entro un periodo limitato di tempo può decidere di interessarsi alla questione. Qualora decida in tal senso avrà 30 giorni per proporre modifiche sul testo precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati, e rinvierà l’incartamento alla Camera, la quale prenderà la decisione definitiva a maggioranza dei suoi componenti.
Esistono due ulteriori possibilità. La prima è strettamente legata alla Revisione del Titolo V, dei rapporti tra Stato e Regioni. Infatti all’interno di quella parte viene inserita una clausola di supremazia per lo Stato nei confronti delle Regioni, da esercitarsi nel momento in cui vengano in rilievo pregnanti interessi nazionali. Qualora ciò accada, però, il ruolo del Senato ne risulta in qualche misura rafforzato in quanto le modifiche proposte dal Senato possono essere superate dalla Camera dei Deputati solo con una deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Infine, l’ultima ipotesi che dobbiamo considerare è quella della Legge di Bilancio. In questo caso, una volta che la Camera abbia approvato in prima lettura il testo della legge di bilancio, ovvero la manovra finanziaria che anno dopo anno il Governo propone e il Parlamento approva, dando per scontato che il Senato se ne voglia interessare, ha quindi 15 giorni e non 30 per proporre delle modifiche.
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