Dopo tante discussioni è stato approvato il ddl delega di riforma del processo penale. C’è anche il lodo Conte bis sulla prescrizione nel testo del provvedimento che promette processi più rapidi e veloci. A commentare a caldo le novità è stato lo stesso ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio dei ministri. Vediamo di seguito quali sono i temi principali della riforma del processo penale, le novità e cosa cambia.
Il disegno di legge sulla riforma del processo penale prevede deleghe al Governo per migliorare l’efficienza e disposizioni per definire più velocemente i processi d’appello. Il ministro Alfonso Bonafede ha annunciato un piano di assunzioni e investimenti che non conosce precedenti e ha spiegato di voler puntare sulla digitalizzazione e sui processi telematici.
“Interveniamo nel processo e stabiliamo, nel caso di rito monocratico (circa il 90%), un tempo di un anno per il primo grado, di due anni nel secondo grado, e di un anno in Cassazione. Quindi quattro anni per tutti i gradi di giudizio. È un obiettivo ambizioso che riteniamo di poter raggiungere grazie agli investimenti che stiamo facendo”.
Risposte certe e in tempi veloci, insomma. “Questa riforma mira a portare un processo penale moderno che possa portare ad avere una risposta di giustizia certa e in tempi celeri. Siamo partiti dagli investimenti perché siamo convinti che il primo problema dell’infrastruttura giustizia che necessita di investimenti”.
Per velocizzare i processi in corso: “Ci saranno 500 giudici ausiliari in più (ora sono 350, ndr) destinati alle corti d’appello dal primo gennaio 2021 e 1000 unità di personale amministrativo che possono andare a lavorare negli uffici giudiziari da settembre 2020. Poi interverremo sulla digitalizzazione per ridurre i tempi del processo”, ha aggiunto Bonafede. “Introduciamo il principio secondo cui la prima notifica si fa a mani, poi le altre all’avvocato”, ha sottolineato.
Tra le principali novità della riforma del processo penale c’è l’introduzione di norme con criteri più stringenti volte a ridurre il numero di processi che arrivano alla fase dibattimentale. Inoltre è il Procuratore che, nel definire il programma organizzativo, deve indicare le priorità nell’esercizio dell’azione penale, concordandole con il Presidente del Tribunale.
Viene poi introdotta la valutazione del giudice sulla possibile retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti.
Dopo la prima notifica di apertura indagine all’imputato, tutte le notifiche successive potranno essere effettuate al suo avvocato, anche per via telematica.
È stata ridefinita la durata delle indagini preliminari in base alla gravità del reato. Sei mesi per i reati meno gravi, dodici mesi per gli ordinari e diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale (anche associativi di stampo mafioso o legati al terrorismo). La proroga sarà possibile una sola volta (massimo sei mesi), su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
Una volta finito il tempo per le le indagini preliminari, il p.m. è tenuto, entro 3, 6 o 12 mesi a seconda del reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale notificando all’indagato la fine delle indagini e rendendo noto il contenuto degli atti relativi.
Viene incentivato il ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.
Viene estesa la possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque. Viene poi ampliato l’elenco dei reati che escludono il patteggiamento a priori.
In materia di prescrizione il Codice penale è stato modificato in modo che la prescrizione sia sospesa dopo una sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della stessa. La prescrizione riprende il suo corso se la sentenza di appello proscioglie l’imputato o comunque porta a un annullamento della condanna.
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