Con la riforma delle pensioni in atto è stato stabilito che i lavoratori che possiedono i requisiti per l’Ape, ossia per anticipo pensionistico, possono godere anche della RITA, che sta per rendita integrativa temporanea anticipata. Di cosa si tratta? Sappiamo che la legge di Bilancio in materia di pensioni prevede delle forme di flessibilità in uscita specifiche per determinate categorie di lavoratori. Abbiamo già analizzato l’Ape, sia volontaria che ‘social’, ma qui invece vogliamo chiarire cos’è la RITA, a chi spetta e cosa prevede.
Cos’è la RITA?
La Rita, ossia la rendita integrativa temporanea anticipata, è una forma di flessibilità in uscita di cui i lavoratori possono godere per raggiungere l’ottenimento della pensione anticipata rispetto alle condizioni stabilite dalla Legge Fornero. In pratica attraverso la Rita, così come con l’Ape, si dà la possibilità ai lavoratori che lo desiderano di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro 3 anni e 7 mesi prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Scegliendo la Rita il lavoratore che chiede la cessazione del rapporto di lavoro deve essere in possesso della certificazione Ape rilasciata dall’Inps.
Come funziona la RITA
Si dà ai lavoratori la possibilità di utilizzare totalmente o parzialmente il capitale accumulato nel fondo integrativo pensionistico (già stipulato) per ottenere una rendita mensile che va a coprire – nella pratica – gli anni che mancano al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Per chi vuole usufruire della Rita è prevista anche un’agevolazione fiscale: una tassazione con imposta sostitutiva, massimo 15% – minimo 9% (0,3% in meno per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo). Si tratta in sostanza di un meccanismo attraverso il quale anziché indebitarsi per andare in pensione in anticipo, il lavoratore può utilizzare direttamente i risparmi previdenziali messi da parte nei fondi pensione integrativi, cosa che di fatto blocca la possibilità di aumentare l’ammontare dell’assegno pensionistico futuro. Sono esclusi dalla Rita i fondi pensione che operano in regime di prestazione definita.
A chi spetta la RITALa Rita spetta a tutti i lavoratori pubblici e privati, dipendenti, autonomi e parasubordinati in possesso degli stessi requisiti dell’Ape, ossia con più di 63 anni, che sono a 3 anni e 7 mesi dalle pensione di vecchiaia, che hanno versato almeno 20 anni di contributi e che però hanno aderito a un fondo pensionistico integrativo accumulando autonomamente un capitale da destinare alla previdenza. La misura sperimentale della Rita si applica anche ai dipendenti pubblici (statali, dipendenti di enti locali, enti di ricerca e pubbliche amministrazioni). In questo caso i lavoratori che sceglieranno Rita cesseranno l’attività lavorativa senza ottenere contestualmente la liquidazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs), ma dovranno attendere ugualmente il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Quando va in vigore la RITACosì come stabilito con l’Ape, la Rita sarà operativa in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
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