E’ giunto il momento di occuparsi della rottamazione delle liti fiscali, dopo aver parlato per settimane della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Il decreto sulla manovra finanziaria correttiva dei conti pubblici, il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 stabilisce ufficialmente che chi si avvale della rottamazione entro il prossimo 30 settembre 2017, potrà sospendere il contenzioso con il Fisco e ottenere uno sconto su sanzioni e interessi di mora. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona la rottamazione delle liti fiscali pendenti, quali sono gli eventuali termini di pagamento e chi potrà davvero beneficiare della misura.
La rottamazione delle liti fiscali è senza dubbio un’ottima opportunità per molti contribuenti, tuttavia è un provvedimento che ha scatenato non poche polemiche: questa misura infatti, non contempla differenze tra chi ha avuto ragione in primo grado e chi invece difficilmente potrà vincere il contenzioso.
Rottamazione liti fiscali: come funziona
Come funziona dunque la rottamazione delle liti fiscali pendenti? Come stabilito dall’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, la rottamazione delle liti tributarie consente al contribuente che ha con il Fisco un contenzioso in corso, in qualsiasi grado di giudizio inclusa la Cassazione, di pagare gli importi contestati, potendo però beneficiare di uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi di mora.
Per poter aderire alla nuova misura è indispensabile che la costituzione in giudizio del contribuente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Perché la lite sia definita, il contribuente dovrà effettuare il pagamento di tutti gli importi che hanno costituito oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Rottamazione delle liti fiscali: pagamenti
Come devono essere effettuati i versamenti? E’ possibile pagare in tre rate in osservanza delle seguenti scadenze: entro il 30 settembre 2017 (40%), entro fine novembre l’altro 40% e al 30 giugno 2018 il restante 20%.
E’ importante sottolineare che per gli importi fino a 2mila euro, la rottamazione andrà effettuata soltanto in un’unica soluzione.
In caso di controversia relativa esclusivamente a:
– Interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
– Sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo, nel caso in cui il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Non sono invece definibili le liti fiscali che hanno come oggetto:
– ‘Le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione’;
– ‘Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015’.
Rottamazione delle liti fiscali: scadenze
Quali sono le scadenze per la rottamazione delle liti fiscali pendenti? La domanda per la definizione delle liti tributarie andrà presentata entro e non oltre il 30 settembre 2017: per ogni controversia autonoma andrà presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.
Entro il 31 luglio 2018 invece, andrà notificato l’eventuale diniego della definizione, in osservanza delle modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego potrà essere impugnato entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale è pendente la lite.