La scadenza del versamento delle imposte sui redditi e contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017, in seguito alla presentazione del modello 730 senza sostituto d’imposta è il 30 giugno 2017, ma i contribuenti – con o senza partita IVA – possono procedere al pagamento delle somme dovute anche dopo tale data. In quel caso, e cioè se il pagamento viene posticipato al 31 luglio (il 30 è domenica), verrà aggiunta una maggiorazione dello 0,40% all’importo da pagare.
Il 30 giugno è la data di scadenza del saldo 2016 per chi ha presentato il modello 730 senza sostituto d’imposta. Come si legge da una nota dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di presentare il modello 730 esiste anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
La clausola è che sia in essere un rapporto di lavoro dipendente o un’erogazione della pensione nel 2017 con un sostituto che possa provvedere alle relative operazioni di conguaglio. In tal caso le eventuali somme a debito sono trattenute direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta a partire dal mese di luglio.
Se invece il contribuente è senza sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, dovrà presentare il modello 730 barrando l’opzione ‘Mod. 730 dipendenti senza sostituto’.
Chi è il sostituto d’imposta? Può essere un datore di lavoro, ma anche la pubblica amministrazione o l’ente previdenziale che eroga la pensione, il condominio, le società o il committente del lavoratore autonomo che versa la ritenuta d’acconto con un F24.