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La scadenza per lo spesometro 2017 è stata fissata al 6 aprile 2018. Dopo quella data saranno applicate le sanzioni a chi non inviato i dati dello spesometro all’Agenzia delle Entrate, ossia le fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2017. C’è stata dunque una proroga nella scadenza dello spesometro, la cui data inizialmente era fissata per il 28 febbraio, che è slittata così al 6 aprile 2018. L’Agenzia delle Entrate, in merito, ha provveduto, lo scorso 5 febbraio, a pubblicare gli adeguamenti delle specifiche tecniche e dei controlli dei file da trasmettere, necessari per recepire le novità introdotte dal DL 148/2017. Sempre entro la data del 6 aprile il contribuente può provvedere alla correzione degli eventuali errori presenti negli invii relativi al primo semestre 2017. Il tutto senza ricevere sanzioni. Inoltre la prossima scadenza dello spesometro fissata al 16 settembre subirà la proroga al 30 settembre. Ma, per chi avesse dei dubbi, vediamo di seguito cos’è lo spesometro e come funziona, la scadenza dello spesometro , le istruzioni e i dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate. .
Come funziona lo spesometro 2017? Alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017 sono tenuti tutti i soggetti passivi IVA, ad esclusione di alcuni soggetti quali, ad esempio, contribuenti forfetari e minimi.
Attenzione: l’obbligo dell’invio dello spesometro, trimestrale o semestrale, verrà a cessare con il 1° gennaio 2019, qualora la Commissione europea dovesse approvare l’introduzione della e-fattura obbligatoria anche nei rapporti tra soggetti IVA e consumatori finali.
Proroga spesometro 2017
La proroga allo spesometro 2017 per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre del 2017 fa slittare la data di scadenza. Il termine di invio dei dati dello spesometro è stato prorogato al 6 aprile, dopo la mini-proroga (che si riferiva a ottobre 2017) disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 settembre 2017, preso atto della sospensione del funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi”.
Scadenza spesometro per i dati 2017
Per quanto riguarda le date di scadenza dello spesometro, ossia entro quando vanno comunicati i dati, il calendario degli invii è, come da proroga, il seguente: dal 28 febbraio 2018 al 6 aprile 2018 per il secondo semestre 2017.
Dal 2018 la comunicazione dello spesometro diventa trimestrale, con le seguenti scadenze: 1) dati relativi al primo trimestre, da comunicare entro il 31 maggio; 2) dati relativi al secondo trimestre (o primo semestre) da comunicare entro il 30 settembre, ma essendo domenica slitta al primo ottobre 2018; 3) dati relativi al terzo trimestre, da comunicare entro il 30 novembre; 4) dati relativi al quarto trimestre (o secondo semestre), da comunicare entro il 28 febbraio del 2019.
SPESOMETRO 2017 ISTRUZIONI
Lo spesometro è uno strumento fiscale che obbliga i soggetti come i commercianti, le imprese e gli operatori finanziari (banche incluse) a comunicare tutti i dati delle fatture emesse e ricevute con importo pari o maggiore a 3.600 euro. Le istruzioni sulle modalità di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate cambiano quest’anno, in primo luogo perché a partire dal 2017 lo spesometro non è più annuale, ma semestrale e dal 2018 diventerà trimestrale; in secondo luogo perché per la trasmissione dei dati il Fisco ha messo a punto una nuova piattaforma software, chiamata ‘Fatture e Corrispettivi’, che permette ai commercialisti di compilare un file in formato .xml.
DATI DA COMUNICARE NELLO SPESOMETRO 2017
Quali sono i dati da comunicare nello spesometro 2017? Nel modulo Piattaforma Fatture e Corrispettivi occorre inserire i dati dei soggetti relativi alla fattura, il numero della fattura e la data di emissione o di acquisto, la base imponibile, l’aliquota e l’imposta, nonché il tipo di operazione, come indicato dall’Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla comunicazione gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali e le schede carburanti. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile inviare anche dati di fatture riferite a periodi diversi con uno stesso file. Per quelle con data di emissione o di registrazione non compatibile con il periodo di competenza, la piattaforma produrrà uno specifico avviso nella notifica che non comporta, però, lo scarto del file.
Per le fatture emesse conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi. Per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi) conta la data di registrazione e non la data del documento. Devono essere indicati anche i dati delle note di variazione (note credito o debito) e tutte le fatture d’importo inferiore a € 300 contenute nel documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96. Se ci sono fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.
Chi sono gli esonerati dalla compilazione dello spesometro? I contribuenti forfetari ed i contribuenti minimi, i produttori agricoli già posti in regime di esonero, le pubbliche amministrazioni e i contribuenti che hanno aderito all’invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema SdI.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO
Ed ecco una piccola guida alla compilazione dello spesometro. Occorre riportare correttamente la Tipologia del documento, che sarà identificata da un codice, quindi:
– TD01 per la Fattura
– TD04 per la Nota di credito
– TD05 per la Nota di debito
– TD10 per la Fattura acquisto IntraUE di beni
– TD11 per la Fattura acquisto IntraUE di servizi
– TD07 per la Fattura semplificata
– TD08 per la Nota di credito semplificata
Per le fatture emesse occorre indicare il numero da noi attribuito alla fattura nel campo ‘numero’. Per le fatture ricevute non è obbligatorio in fase di registrazione Iva riportare il numero attribuito dal fornitore, pertanto si può indicare il valore “0” (zero) nel campo ‘numero’. Inoltre il campo “Natura” dell’operazione va usato solo in alternativa al campo “Imposta”, quindi solo quando la fattura non ha Iva, e se non si conosce la sede legale della controparte è possibile indicare “Dato assente”.
Per le fatture emesse e ricevute, il codice da riportare sarà:
– N1 – Esclusa art. 15 Dpr 633/72
– N2 – Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72)
– N3 – Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali)
– N4 – Esente (es. prestazioni sanitarie)
– N5 – Regime margine/editoria/agenzie di viaggio
– N6 – Inversione contabile / Reverse charge (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) c’è l’obbligo di integrarle con l’Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite: i dati da comunicare sono solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo ‘Natura’ il codice N6 e compilando i campi ‘Imposta’ e ‘aliquota’. Anche in caso di autofattura emessa a seguito dell’acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e nel campo ‘Natura’ il codice ‘N6’.
– N7 – Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.)
In caso di operazioni in Split Payment: si deve indicare l’aliquota Iva e l’Iva,nel campo ‘Esigibilità Iva’ va indicata la lettera ‘S’.
E SE NON SI PRESENTA LO SPESOMETRO?
Cosa accade se non si compilano i dati dello spesometro? Occorre sapere che il mancato o errato invio dello Spesometro comporta una sanzione di 2 euro per ogni fattura, fino al massimo di 1000 euro a trimestre (vedi Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017). La sanzione viene ridotta della metà in caso di invio effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Inoltre il contribuente può ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso che comporta una diminuzione della multa in base a quando si effettua la regolarizzazione, e cioè le sanzioni saranno ridotte di:
-1/9 del minimo in caso di presentazione entro 90 giorni dalla scadenza
-1/8 del minimo in caso di presentazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
-1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
-1/6 del minimo in caso di comunicazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
-1/5 del minimo se l’invio dei dati avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il relativo atto dall’Ufficio.
Con la proroga dello spesometro in riferimento al secondo semestre 2017, la relativa sanzione base, comminabile in caso di violazioni, è “ridotta” alla metà se la comunicazione corretta dei dati delle fatture avviene entro 15 giorni dalla scadenza. Tuttavia, non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997); pertanto, in caso di violazioni nella trasmissione dei dati, occorre sommare la sanzione prevista (2 euro oppure 1 euro se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni) per ciascuna fattura, nel limite massimo di 1000 euro per trimestre (o 500 euro se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza).
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