Presto potremmo dire addio alle bollette di gas, luce e acqua recanti conguagli dall’importo esorbitante. Allo studio c’è infatti un testo in cui si chiariscono termini e modalità per la sospensione dei pagamenti delle bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, oltre a quelli dei pagamenti derivanti da comportamenti illegittimi dei gestori e per i rimborsi di pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall’utente, relativi a fatture emesse a decorrere dal 10 gennaio 2016. Vediamo nello specifico in cosa consiste la proposta di legge all’esame della Commissione Attività produttive della Camera, volta a frenare eventuali violazioni del Codice del consumo.
LA LEGGE CONTRO I CONGUAGLI ALTI IN BOLLETTA
Per contrastare l’arrivo ai consumatori delle bollette di luce, acqua e gas – e dei conguagli – con importi troppo alti, si sta discutendo una norma con cui saranno vietati conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni. Nel caso in cui sia evidente un’eventuale violazione di tale disposizione sarà considerata una pratica contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà. L’utente sarà dunque legittimato a non pagare la bolletta e non potrà subire il distacco dell’utenza fino a quando sul punto non si sia pronunciata l’Authority competente che sarà chiamata a verificare la legittimità della condotta dell’operatore.
In seguito a ciò, tale pratica sarà considerata lecita solo se l’utente avrà approvato per iscritto e in modo espresso una fatturazione per conguagli superiori a due anni. Fermo restando che è nelle possibilità dell’utente chiedere di procedere al pagamento rateale delle fatture a debito per conguaglio. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
Con questa norma si vuole non solo ribadire i diritti degli utenti, ma anche rendere evidente la cattiva pratica degli operatori che ‘sfruttano’ la scusa del conguaglio per mettere in atto una pratica commerciale scorretta, ossia far ricadere sull’utente un ritardo nei pagamenti che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all’operatore, che risulta sleale – e negligente – nei confronti del suo cliente.
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