Telelaser e autovelox, multa nulla anche se immediatamente contestata

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La multa per eccesso di velocità tramite Telelaser va annullata, anche se contestata subito dalla Polizia Stradale se non viene depositata la documentazione della prova dell’infrazione. A dirlo è il giudice di pace di Lecce Antonella Santoro che ha stabilito come l’onere della prova spetti comunque alla Pubblica Amministrazione e che, nel caso manchino prove sufficienti, il ricorso del presunto trasgressore può essere accolto. La decisione arriva a seguito di un caso specifico registrato nella città pugliese dove un automobilista era stato fermato dalla Stradale per aver superato il limite di velocità di oltre 50 km/h, come registrato dal Telelaser. Per questo era scattato l’immediato ritiro della patente, oltre alla detrazione di 10 punti e una multa di 829 euro, ma l’automobilista aveva contestato il verbale perché, a suo dire, frutto di un errore. In mancanza della prova documentaria, il giudice di pace gli ha dato ragione.

Il Telelaser è un autovelox portatile che fin dall’inizio ha scatenato molte polemiche proprio perché i primi modelli non rilasciavano una foto che dimostrasse l’avvenuta infrazione. Con l’evoluzione dei modelli e l’uso di nuovi dispositivi, era rimasto comunque necessario l’obbligo di contestazione immediato da parte della Stradale che deve subito avvisare il presunto trasgressore.

Il caso di Lecce ha dimostrato che anche in questo caso può non essere sufficiente l’immediata contestazione da parte degli agenti se la prova documentaria dell’infrazione non viene depositata a dimostrazione dell’effettivo superamento dei limiti di velocità.

La decisione del giudice di pace chiarisce infatti che se “l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata (Cass. n. 4255/15)“, cioè il telelaser, “era onere dell’opposto versare in atti una documentazione idonea al fine di comprovare la legittimità dell’accertamento“, perché “secondo la regola di giudizio, nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione, pone a carico della stessa amministrazione le conseguenze della mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell’opponente“.

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