Addio Reddito di Cittadinanza: dal primo gennaio 2024 sarà sostituito dall’assegno di inclusione. Scopriamo quali sono i requisiti, cosa cambia e come funziona la nuova misura.
Luglio è stato l’ultimo mese di ricarica per molti percettori italiani considerati “occupabili”, mentre i nuclei familiari costituiti da minori, over 60, disabili e fragili continueranno a percepire il Reddito di Cittadinanza fino alla fine dell’anno 2023. A partire dal primo gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà abolito e sarà sostituito da una nuova misura: l’Assegno di inclusione. Questa misura è costituita da un’integrazione del reddito del nucleo familiare fino a 6mila euro, oppure oltre 7.500 euro se la famiglia è costituita da persone over 67.
Questa somma può essere integrata con un contributo per il canone di locazione del bene immobiliare dove risiede il nucleo familiare per un importo massimo di oltre 3.300 euro all’anno. Scopriamo cosa cambia e come funziona l’assegno di inclusione.
Sono 169mila i nuclei familiari che dovranno dire definitivamente addio al Reddito di Cittadinanza: Inps ha inviato un sms per notificare l’avviso di sospensione del RdC a partire dal mese di agosto. Il messaggio è stato inviato alle famiglie non costituite da minori, disabili, fragili, over 65. Per tutti i nuclei familiari costituiti dagli “occupabili” il mese di luglio è stato l’ultimo mese di ricarica del RdC.
Coloro che continueranno a percepirlo potranno ricevere la ricarica sulla card fino alla fine dell’anno 2023. A partire dall’anno 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di inclusione. Come spiegato dal ministero del Lavoro, l’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico, che viene erogata solo a coloro che sono in possesso di determinati requisiti, oltre alla necessaria adesione ad un programma di inclusione sociale.
L’Assegno di inclusione spetta a tutte le famiglie che abbiano almeno un componente disabile, minore, in condizione di svantaggio ed inserito in un programma di assistenza dei servizi sociali. Il soggetto istante deve essere cittadino residente in Italia e deve essere titolare del diritto di soggiorno o in possesso del permesso di soggiorno. In alternativa, il soggetto istante deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 24 mesi in modo continuativo.
L’istante non deve essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione e ad alcuna misura cautelare. Non deve avere sentenze definitive di condanna intervenute nell’ultimo decennio. Il nucleo familiare istante deve avere un Isee di importo inferiore ai 9.360 euro ed un reddito familiare di importo inferiore ai 6mila euro.
L’integrazione del reddito familiare ammonta a oltre 7.500 euro all’anno nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da componenti di età superiore ai 67 anni, disabili e non autosufficienti. A questa somma deve essere aggiunto un contributo per il canone di locazione del bene immobiliare dove risiede la famiglia per un importo pari all’ammontare del canone di affitto fino ad un tetto massimo pari a 3.300 euro all’anno.
Il beneficio economico spettante non deve essere di importo inferiore ai 480 euro all’anno. La misura di sostegno è erogata con cadenza mensile per un periodo non superiore ai 18 mesi e può essere rinnovato per un altro anno. Allo scadere segue un breve periodo di sospensione di 30 giorni.
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