[didascalia fornitore=”altro”]Foto Pixabay[/didascalia]
In Italia vige il divieto di fumare negli spazi chiusi dal 2003: grazie alla legge Sirchia 3/2003, è consentito accendere una sigaretta soltanto nelle aree dedicate e segnalate. Successivamente con il decreto legislativo 6/2016, il divieto è stato esteso a tutte le parti antistanti agli ospedali, università, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici. Non solo, include anche i conducenti di autoveicoli, in sosta o in movimento, e i passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza. Ma come vanno considerate le aree condominiali comuni, quali ad esempio scale, ascensori, giardino e garage? Il divieto di fumo riguarda anche queste zone, vediamo perché.
La legge Sirchia non faceva riferimento esplicito agli spazi dei condomini fruibili da tutti, pertanto non era chiaro se in queste aree vigesse il divieto di fumo. La risposta arriva dal portale dello Studio Cataldi: secondo l’articolo 1102 del codice civile ‘ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto’. Inoltre, una nota del 24 gennaio 2005 del Ministero della salute precisa che le disposizioni antifumo vanno estese anche agli spazi condominiali comuni, ‘per assicurare il diritto alla salute’. Far rispettare tale divieto è un compito che spetta all’amministratore del condominio.
Infine tra i divieti legati al fumo si annovera anche quello di gettare i mozziconi dai balconi: i trasgressori possono essere multati con un’ammenda di 206 euro, ma possono anche rischiare l’arresto per un mese.