Vendere biglietti aerei e cancellare i voli a causa delle restrizioni di sicurezza per il coronavirus. Possibile? Sì, ma solo se le restrizioni esistono davvero. Secondo un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori, pare, invece, che le quattro compagnie aeree low cost Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, abbiano venduto biglietti aerei salvo poi cancellare i voli pur in assenza di restrizioni ai viaggi. Per questo motivo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti delle compagnie aeree.
Nel mirino c’è “la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi“, si legge in una nota dell’Antitrust.
In particolare, usando come motivo della cancellazione l’emergenza per la pandemia, BluePanorama, Easyjet, Ryanair e Vueling avrebbero offerto al cliente, in alternativa allo spostamento del volo, soltanto l’erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato, “in possibile violazione dei diritti dei passeggeri”, spiega l’Antitrust. Inoltre, le compagnie aeree non avrebbero informato i consumatori sui diritti loro spettanti in caso di cancellazione.
A Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling viene anche contestato di aver predisposto un servizio di assistenza “oneroso e carente sia in relazione ai tempi di attesa sia alle modalità di contatto messe a disposizione dei passeggeri, costretti ad utilizzare esclusivamente un numero telefonico a sovrapprezzo, difficilmente raggiungibile”, si legge ancora nella nota ufficiale.
Quest’estate lo stesso procedimento era stato avviato nei confronti delle compagnie aeree Alitalia e la spagnola Volotea. Anche in quel caso, le due compagnie avevano offerto ai passeggeri solo un voucher al posto del rimborso del prezzo. Il rimborso in denaro “è sempre un diritto del consumatore, che deve poter scegliere tra questa e un’altra forma di compensazione”, come ha ricordato la Commissione europea nella sua procedura di infrazione contro Italia e Grecia per lo stesso motivo.
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