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Cosa succede se il mio volo viene cancellato a causa di uno sciopero? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto facendo ricorso anche alla giurisprudenza e scopriamo se abbiamo i titoli per chiedere un risarcimento.
Prima di addentrarci ad esaminare se in caso di volo cancellato per sciopero spetti un risarcimento facciamo analizziamo in generale i doveri delle compagnie aeree in caso di ritardi e cancellazioni. Il Regolamento CE 261/2004 impone alla compagnia aerea l’assistenza del passeggero rimasto a terra:
Con il termine assistenza si intende:
Oltre all’assistenza, il passeggero ha diritto al rimborso o alla riprotezione, ed in alcuni casi anche ad una compensazione pecuniaria.
In caso di ritardi e cancellazioni (e quindi anche in caso di volo cancellato per sciopero) il passeggero ha diritto anche ad avere, entro 7 giorni, e senza penali, l’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Tale principio vale anche per le parti di viaggio già effettuate, se non è possibile per il passeggero arrivare alla destinazionane finale del suo viaggio, e comprendere il volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
In alternativa al rimborso, il passeggero può chiedere la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva.
Indipendentemente dalle scelte fatte sul tema rimborso/riprotezione, si può avere diritto ad una compensazione che deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero richieda buoni di viaggio e/o altri servizi. Il suo importo dipende dalla lunghezza del volo, e sarà pari a:
Il passeggero non ha diritto a tale compensazione pecuniaria se è stato informato della cancellazione del volo:
Non è sufficiente che la compagnia aerea metta sul sito i voli cancellati o ne dia comunicazione attraverso gli organi di informazione perché sia assolto questo obbligo di informazione dei passeggeri. La compagnia aerea deve avvertire individualmente i suoi passeggeri via mail o telefono – quelli indicati al momento della prenotazione.
Il vettore non deve alcuna compensazione pecuniaria anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali e inevitabili – come incidenti e condizioni meteorologiche eccezionali.
Le compensazioni pecuniarie vengono ridotte della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un altro volo alternativo ed arriva entro:
La realtà è ovviamente più complessa di quello che abbiamo scritto finora. Prendiamo solo un esempio. Se il nostro ipotetico passeggero si vede cancellare il volo per uno sciopero, e decide di rimanere in aeroporto tutta la notte, per continuare il proprio viaggio il giorno successivo verso casa, il soggetto in esame può chiedere solo il rimborso delle spese effettuate nei tempi di attesa del nuovo volo – quello che viene chiamato danno patrimoniale. E questo sempre che la compagnia aerea non si preoccupi di procurargli l’assistenza a terra che sarebbe tenuta a dare. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 12088/15, il viaggiatore non ha diritto al rimborso né del danno patrimoniale per la perdita di una giornata lavorativa – a meno che non riesca a dimostrare questo danno con prove documentali o testimoniali – né di quello non patrimoniale, legato alla carente assistenza ed alla necessità di dormire in aeroporto. In caso di volo cancellato per sciopero, armatevi di pazienza e fate valere i vostri diritti.
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