Le differenze tra le leggi sul whistleblowing in Italia e negli USA sono molte. Il whistleblowing, termine inglese che possiamo tradurre con l’espressione “soffiare il fischietto”, cioè segnalare illeciti interni all’azienda per cui si lavora, è uno strumento estremamente significativo nella lotta alla corruzione ed è importante perché permette ai singoli di dare un grande contributo alla scoperta di frodi che, spesso, sono così complesse che i mezzi più tradizionali non bastano. Nell’ultimo periodo, anche in Italia ci si è resi conto della sua importanza con i primi passi della legge: dopo diversi anni in cui è rimasto pressoché sconosciuto e regolato solo per il pubblico impiego e nel testo unico bancario, la commissione del Senato sta discutendo un disegno di legge (d.d.l. S. 2208) per dare una maggiore tutela ai whistleblowers, coloro cioè che denunciano. La norma è però meno incisiva di quanto avrebbe potuto essere, specie se la confrontiamo con gli Stati Uniti.
Negli USA infatti sono stabiliti con grande precisione diritti e doveri di chi denuncia, nonché le procedure con cui il whistleblower può dare una “original information”, un’informazione originale, su una possibile violazione, presente, passata o futura, di una legge.
La legge USA sul whistleblowing
La legge USA sul whistleblowing si basa sul regolamento 240 adottato dalla Security and Exchange Commission (SEC) – ente governativo che regola i mercati e che si occupa di perseguire i trasgressori delle leggi federali sugli strumenti finanziari su segnalazione del whistleblower – prevede due modi diversi di segnalare un illecito.
Il primo dice che è possibile contattare un organo della SEC istituito apposta per la tutela di chi denuncia, il cosiddetto Office of the Whistleblower: è sufficiente andare sul sito indicato nella pagina ufficiale della SEC, oppure inviare una email o via fax il modulo TCR (Tip, Complaint or Referral) usato per segnalare qualsiasi informazione relativa alla violazione di leggi federali sugli strumenti finanziari.
Il whistleblower dovrà dichiarare che la sua informazione è corretta e veritiera per quanto sia di sua conoscenza e può decidere di farlo anche in forma anonima; in questo caso sarà però necessario l’intervento di un avvocato che invii l’informazione per conto dello stesso informatore.
Chi denuncia deve poi dare il modulo TRC completo e firmato, pena accusa di falsa testimonianza, all’avvocato che deve certificare l’identità del segnalante, la completezza e l’accuratezza del modulo TRC, nonché la veridicità di quanto affermato, e di aver ricevuto il consenso non rinunciabile a consegnare alla Commissione il modulo stesso.
La ricompensa per i whistleblower
Il regolamento prevede anche una sorta di ricompensa per chi denuncia. Nel caso in cui la Commissione riesca a infliggere multe superiori al milione di dollari alle aziende colpevoli di frodi, chi ha denunciato può chiedere il whistleblower award, cioè un premio, che viene pagato tramite un apposito fondo istituito dal Congresso dove confluiscono le sanzioni comminate.
Per averlo, è necessario compiere alcuni passaggi burocratici: si deve attendere la pubblicazione sul sito della SEC del “Notice of Covered Action”, in seguito compilare un modulo di richiesta da inviare all’Office of the Whistleblower entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della notifica.
Anche per chi ha fatto la segnalazione in maniera anonima c’è la possibilità di avere la ricompensa. In questo caso però è necessario rivelare la propria identità alla Commissione in modo che possa verificarla.
Le difficoltà della legge italiana
Salta subito agli occhi che il regolamento degli Stati Uniti è più che dettagliato e precisione e che quindi l’Italia, nonostante i primi passi compiuti con il disegno di legge 2208, ha ancora molto da fare.
Un tema chiave in questo senso sarebbe avere una maggiore precisione nelle procedure da seguire per fare le segnalazioni, in aggiunta a un maggior coordinamento con l’Associazione Nazionale Anti Corruzione che, finora, è intervenuta solo nel pubblico impiego e che dovrebbe occuparsi anche del privato.